Atteso per il 10 luglio, il provvedimento è finalmente uscito e prevede la possibilità di inoltrare la domanda di contributo dal prossimo 22 luglio.
Parliamo dell’Avviso Pubblico per contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione dell’art. 2 della L.R. 10/25020. Il bando, all’art. 4, individua tra i beneficiari le imprese localizzate nella Regione Abruzzo, nonchè i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 917/1986… oltre alle agenzie di viaggio.
Eppure, nonostante il citato Testo Unico definisca “redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”, la Regione, con una FAQ (la n. 4), chiarisce che “Il contributo a fondo perduto non spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (vedasi comma 2, art. 25 del D.L. Rilancio).
Una ulteriore “mazzata” per le migliaia di professionisti iscritti alle casse di previdenza che, al danno per i mancati guadagni derivanti dalla crisi indotta dalla pandemia, e da una crisi generale dell’economia, vedono aggiungersi la beffa di non vedersi riconosciuto, al pari di altri operatori economici, prima dal Governo Centrale ed ora dalla Regione, il diritto ad un aiuto che potrebbe fare la differenza tra il proseguire l’attività o il chiudere definitivamente la partita I.V.A..
Gli Ordini professionali, in queste ore, stanno valutando azioni verso la Regione per correggere il tiro, dato che l’interpretazione della norma non sembra proprio chiarissima e potrebbero esserci possibilità di ripensamenti.