Il fatto è avvenuto lungo la S.S. 153 del Comune di Capestrano, in provincia di L’Aquila, nella mattinata del 16 gennaio 2019, alle ore 9,30 circa.
La sentenza, inserendosi nell’orientamento giurisprudenziale dominante, ribadisce la responsabilità dell’Ente Regionale ai sensi dell’art. 2043 c.c.. In tale quadro, la difesa è riuscita a dimostrare la sussistenza non solo dell’elemento oggettivo (condotta-nesso causale), ma anche di quello soggettivo, consistente in un comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico, nello specifico, la mancata affissione della segnaletica di pericolo e la condotta omissiva inerente alla gestione della fauna selvatica. Infatti, dall’istruttoria emergeva la prevedibilità dell’evento dannoso, posto che in diverse occasioni erano stati segnalati sinistri da fauna selvatica sul medesimo tratto di strada, collocato, oltretutto, all’interno dell’Ente Parco.
Tale pronuncia va ad aggiungersi alle numerose sentenze favorevoli, ottenute dallo Studio Accettella in detto campo, in particolare, quelle dei giudici di pace di Chieti e Lanciano, nonché del Tribunale di L’Aquila (anche in sede di appello), che hanno, ormai, cristallizzato il principio della legittimazione passiva della Regione Abruzzo.