Salvo dunque il calendario venatorio regionale. Le associazioni avevano presentato ricorso per l’annullamento di alcune parti del calendario venatorio, poiché modificato ed integrato, invocandone la sospensione anche a causa della asserita “immotivata e non consentita” esclusione delle specie cacciabili canapiglia, codone, mestolone, moriglione, frullino, combattente e moretta.
Già su quest’ultimo ricorso della Federcaccia, altre Associazioni (Enal, Arci e Liberacaccia) nel prenderne le dovute distanze, invocavano un comportamento maggiormente responsabile e collaborativo da parte dell’Associazione proponente. Ebbene, con un articolato decreto, il Tar ha rigettato anche questa richiesta di misura cautelare monocratica che avrebbe bloccato la stagione venatoria già in corso, anche in considerazione del fatto che i competenti organi regionali sono in procinto di riesaminare il calendario venatorio con riguardo alla cacciabilità delle sopra indicate specie, ivi non considerate.
“E’ l’ennesima pronuncia favorevole all’amministrazione regionale che, nonostante i continui ricorsi, la continua ricerca della strumentalizzazione e della polemica – ha detto l’assessore alla caccia, Dino Pepe – è riuscita, anche grazie al lavoro dei propri uffici ed in particolare dell’avvocatura regionale, ad invertire una tendenza sfavorevole che la vedeva soccombere nei giudizi degli scorsi anni. Ciò è stato possibile soprattutto grazie al lavoro compiuto dalla Regione negli ultimi anni proprio su questi aspetti in cui – aggiunge Pepe – risultava effettivamente carente e che la vedevano soccombente nei diversi ricorsi presentati al Calendario Venatorio.
L’attivazione del programma “Artemide” per la gestione informatica dei carnieri, ‘’approvazione da parte della Giunta regionale dei documenti del PFVR redatto dall’ISPRA e l’adeguamento del CV al Giudizio della commissione VIA, ha consentito alla Regione di resistere ai ricorsi sminuendone i fondamenti giuridici.
L’impianto motivazionale e la correttezza delle valutazioni compiute dall’Amministrazione regionale nel provvedimento contestato ha fatto in modo che la sospensiva venisse respinta, dando ampia prova delle capacità dell’Ente di gestire una situazione alquanto complessa, scongiurando il rischio dell’interruzione della stagione venatoria. Tutto ciò mentre nelle altre regioni i calendari venatori sono stati osservati dai TAR (Sicilia, Sardegna, ecc.). Ora – conclude Pepe – c’è il bisogno comporre armonicamente le differenti istanze, intraprendendo un percorso condiviso tra le varie componenti interessate dal nuovo calendario venatorio”.