WWF e Legambiente hanno presentato articolate osservazioni su entrambi i documenti, ritenendo che la scelte portate avanti dalla Regione siano in contrasto con diverse normative di settore e, addirittura, con leggi della Regione stessa!
Appare clamoroso ad esempio il fatto che il calendario non tenga in conto alcuno la legge regionale 50/93 che, tra l’altro, tutela diverse specie di pesci: il calendario in alcuni casi vieta la pesca di specie già vietate, in altri vorrebbe diminuire la portata della 50/93, ad esempio proibendo la cattura del Barbo comune (Barbus plebejus) unicamente per il bacino del Tronto-Vomano, mentre quella specie è tutelata nell’intero territorio regionale.
In secondo luogo, non si comprende come nell’elenco delle specie ittiche, sottoposte a divieto di pesca, non sia presente la trota appenninica/adriatica, Salmo ghigii (Pomini, 1941), allevata presso il C.I.S.I. dell’Aquila, al fine di garantire la salvaguardia delle popolazioni autoctone di trota. Anche questa scelta si pone in contrasto con quanto stabilito dalla L.R. 50/1993 che vieta ogni forma di cattura per tutte le specie elencate nell’allegato “A”. Tra queste c’è anche la trota autoctona riportata nel calendario ittico regionale come trota macrostigma e inserita tra le specie d’interesse comunitario. Oggi la trota autoctona presente su alcuni tratti dei nostri fiumi non è più denominata trota macrostigma ma trota appenninica/adriatica (Salmo ghigii).
La classificazione dei fiumi in acque a gestione salmonicola, ciprinicola e ambienti di transizione è stata inoltre effettuata in palese contrasto con quanto stabilisce un’altra legge regionale, la 28/2017, che obbliga a tener conto della classificazione delle “Acque dolci superficiali designate per essere idonee alla vita dei pesci”, individuate da ARTA ai sensi del D.Lgs 152/2006.
In sostanza carta e calendario ignorano normative e conoscenze in possesso della stessa Regione. Per questo WWF e Legambiente hanno presentato osservazioni (sui punti qui sommariamente indicati e su altre incongruenze dei due documenti) e confidano che nella Valutazione di Impatto Ambientale se ne tenga il giusto conto, nell’interesse prioritario della tutela dell’ambiente e degli stessi pescatori, che hanno diritto a norme chiare e rispettose delle leggi. Senza dimenticare che una attività pianificatoria inadeguata può determinare impatti significativi sull’ambiente fluviale e rischia di vanificare gli sforzi richiesti dalla normativa europea sia per il raggiungimento dello “Stato ecologico Buono” richiesto dalla Direttiva 2000/60 CE che lo “Stato di Conservazione Soddisfacente” (SCS) degli habitat e delle specie legate agli ambienti acquatici tutelati nelle aree designate come SIC/ZCS e ZPS.