Le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, violano previsioni statali che costituiscono norme interposte e risultano così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi determinando la violazione dell’articolo 9 della Costituzione, oltre a contrastare con norme di principio in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione.