A spiegare i contenuti del provvedimento, approvato dalla giunta regionale, c’erano il dirigente della Regione Franco La Civita e il vicecomandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Luigi Morelli, il comandante provinciale dell’Aquila Nevio Savini, il comandante provinciale di Pescara Mauro Macino, il vicequestore Luigi Margarita. Si tratta di un testo organico innovativo che contiene nuove norme che coprono tutti gli aspetti delle politiche forestali, dalla programmazione delle attività ai pascoli, dal vivaismo agli alberi monumentali fino alla prevenzione e difesa dagli incendi. Si tratta di un passaggio storico per la nostra Regione che si dota così di una Legge che va a regolamentare un settore decisivo per la vita economica, sociale e ambientale dei nostri territori. Una Legge organica che la nostra Regione non ha mai avuto, visto che i riferimenti per le Politiche forestali erano rintracciabili su svariati dispositivi normativi. Il Disegno di Legge è stato predisposto da un apposito gruppo di lavoro che ha coinvolto i principali attori interessati alla materia, Regione e Corpo Forestale dello Stato, ed è stato sottoposto a tutte le Direzioni regionali per gli ambiti di propria competenza. Nasce dalla considerazione che il patrimonio silvo-pastorale, la cui valenza sociale, economica, culturale ed ambientale sta assumendo sempre maggiore importanza nel contesto non solo regionale e nazionale ma anche in quello europeo e globale, necessita di un’autonoma e specifica disciplina e che le attività riguardanti la sua conservazione, sviluppo e gestione devono essere regolate da un solo testo di legge. In primo piano sono è stata posta la difesa dell’ecosistema dal punto di vista ambientale mentre la valorizzazione riguarda anche l’aspetto economico e delle attività forestali, che non possono essere considerate secondarie visto che il sistema foresta-pascoli rappresenta una vera e propria risorsa per una regione che vanta una delle maggiori percentuali di superficie boscata in Italia. Il testo unico, costruito evitando il rinvio ad altre Leggi regionali ed esponendo in maniera unitaria ed organica i principi, le finalità, le disposizioni e prescrizioni che nel loro insieme possono determinare la migliore gestione di questo patrimonio a vantaggio dell’intera collettività regionale, contribuisce ad un sensibile miglioramento del rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini. Caratterizzandosi per chiarezza e completezza, costituisce riferimento certo sia per i cittadini, sia per gli operatori del settore, sia per la pubblica amministrazione che quei beni deve tutelare, conservare e valorizzare affinché contribuiscano al progresso sociale, ambientale ed economico della collettività abruzzese. E’ stato elaborato in modo da comprendere in un’unica normativa tutta la disciplina di settore secondo le più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche e normative, che sono state adattate e inserite nello specifico contesto regionale secondo l’esperienza maturata negli anni dalla struttura regionale competente e dal Corpo Forestale dello Stato. Si punta sul concetto di multifunzionalità, così come indicato nei principi fondamentali delle leggi dello Stato, nella normativa comunitaria e nei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia. Si intende provvedere alla valorizzazione e alla tutela delle risorse della montagna (foreste e pascoli) e dell’ambiente rurale, ma anche di quelle che si collocano in prossimità o all’interno delle aree urbanizzate della regione, nel rispetto dei principi che fanno riferimento alla gestione sostenibile e multifunzionale e all’incremento della biodiversità, senza peraltro trascurare la necessità di valorizzare le foreste dell’Abruzzo nel quadro del contrasto all’inquinamento, ai cambiamenti climatici e alla desertificazione. Alla materia più specificamente forestale è stata unita quella relativa ai pascoli, sia perché non esiste soluzione di continuità, specialmente nelle aree montane, fra l’economia, gli interessi e la tutela dei due ambienti sia perché negli ultimi anni è stata evidenziata l’importanza che questi sistemi naturali e semi-naturali hanno per la conservazione della biodiversità e dell’assetto idrogeologico del territorio. Disposizioni innovative sono state previste per la tutela degli individui e delle formazioni con altissimo valore naturale, culturale e sociale (alberi e boschi monumentali, boschi vetusti) e delle cosiddette formazioni fuori foresta (formazioni in aree urbane e periurbane, alberi isolati, ecc.) in maniera tale da ricondurre ad un unico testo di legge tutte le disposizioni che in qualche modo hanno a che fare con gli alberi e la loro importanza. Non è trascurato l’aspetto socio-economico, a vantaggio del quale sono promossi e ottimizzati i lavori forestali e le filiere produttive che si originano dai prodotti del bosco e del pascolo montano. Le definizioni principali (bosco e pascolo, taglio colturale, viabilità forestale, alberi e boschi monumentali, boschi vetusti, ecc.) sono immediatamente applicabili senza rinvii ad ulteriori strumenti normativi: in tal modo si provvede, con effetto immediato, a colmare i numerosi vuoti che caratterizzano l’attuale legislazione regionale in materia. Si è posta particolare cura nel ricondurre ad una sola autorità amministrativa, quella appunto competente nel settore delle foreste, le autorizzazioni, i controlli e la disciplina in genere riguardante i boschi ed i pascoli montani, seguendo il principio di “una sola legge, una sola autorità, una sola autorizzazione” necessario per rendere più semplice e credibile il rapporto fra il cittadino e l’amministrazione pubblica, con conseguente razionalizzazione della struttura regionale forestale. La legge è suddivisa in 9 titoli, che raggruppano in forma organica, per temi analoghi, i 91 articoli di cui si compone il testo. Al fine di favorire il perseguimento dei suoi obiettivi, attraverso la collaborazione con enti, istituzioni e organizzazioni a vario titolo interessate alla materia è istituita la Consulta Forestale. Uno dei principali strumenti di attuazione della legge è rappresentato dalle Prescrizioni di Massima per la Tutela dei Sistemi Silvo-Pastorali: un insieme di norme tecniche e procedurali di dettaglio che si applicano a tutte le situazioni nelle quali non è presente pianificazione, per le quali sono puntualmente elencati gli ambiti che in esse devono essere dettagliati ed è disposto che siano redatte ed approvate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge. E’ stabilita la collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, disciplinata da apposita Convenzione. Pianificazione e programmazione sono considerati strumenti prioritari per il perseguimento dei fini della Legge e per garantire la gestione sostenibile delle risorse silvo-pastorali. Al livello regionale compete la redazione ed approvazione del Piano Forestale Regionale (Pfr), strumento che deve essere coordinato con il piano paesaggistico e con i piani di bacino e che ha validità di dodici anni. Il P.F.R. è attuato mediante Programmi Forestali aventi validità triennale che individuano gli interventi, fra quelli previsti dal P.F.R., da attuarsi nel triennio di validità e le risorse economiche necessarie per l’attuazione degli stessi. Particolarmente innovativa per il territorio della Regione Abruzzo è la previsione di Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, già adottati dalle regioni italiane più avanzate. La funzione di questi Piani risiede nell’organizzare ed indirizzare la gestione delle superfici boscate e pascolive in essa ricadenti. La pianificazione a livello di singola proprietà è invece demandata ai Piani di Gestione Silvo-Pastorale o, per estensioni o valore limitati, al Piano di Coltura e Conservazione. Massima attenzione allo studio e alla conoscenza della risorsa forestale, elementi imprescindibili per poter procedere ad una seria pianificazione in materia, individuando nell’Inventario Forestale Regionale e nella Carta dei Tipi Forestali i principali strumenti di conoscenza e monitoraggio. Un ruolo importante è attribuito alla ricerca, alla formazione professionale degli addetti, alla promozione, all’informazione e alla comunicazione quali strumenti volti ad individuare e porre in atto forme di gestione del bosco e dei pascoli che siano sostenibili sia per l’aspetto ambientale sia per le ricadute economiche a favore delle popolazioni locali. Per quest’ultimo fine è prevista l’istituzione dell’Osservatorio regionale del mercato dei prodotti e dei servizi della filiera bosco-legno. Vengono indicate la composizione, le finalità e le modalità di gestione delle foreste demaniali regionali, nell’ambito delle quali è prevista la redazione di un Piano di gestione unitario da attuarsi per programmi di attività aventi durata triennale. Sono specificati ed elencati gli interventi forestali a carattere pubblico, per i quali è contemplata la possibilità di procedere a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e le loro modalità esecutive. Vengono disciplinati istituti quali l’occupazione temporanea dei terreni, l’istituzione e la tenuta dell’Albo regionale delle imprese forestali, l’ecocertificazione forestale. Infine sono indicate le modalità di promozione ed incentivazione dei lavori messi in atto dai proprietari di boschi e di pascoli montani. Una parte consistente della legge è dedicata alla tutela del bosco e dei pascoli e a disciplinare le attività selvicolturali funzionali a tale tutela, anche mediante vincoli e prescrizioni che riguardano la tutela degli alberi e dei boschi monumentali, dei boschi vetusti e delle formazioni fuori foresta, la difesa dei boschi dagli incendi e la disciplina dei materiali forestali di moltiplicazione. Infine sono previste opportune sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni della legge, contemplando anche sanzioni aggiuntive nel caso di danno forestale. Le risorse per la valorizzazione sono costituite dagli stanziamenti previsti nei singoli capitoli del bilancio regionale afferenti alla materia forestale.