Con delibera del 18 ottobre 2012 l’AGCOM ha ritenuto di dover nuovamente confermare la precedente decisione di archiviazione.
Marco Pannella non si è arreso ed ha proposto un nuovo ricorso eccependo la nullità dell’atto impugnato per “violazione ed elusione del giudicato”.
Il TAR ha ritenuto sussistente la violazione del precedente giudicato nella parte in cui l’AGCOM ha (erroneamente) valutato la posizione della ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di rappresentanza parlamentare, quando la precedente sentenza aveva statuito che l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella può esser ricompresa tra i soggetti politici di cui all’art. 7 comma 2 lett. c) d.lgs n. 177/05 e tra “i gruppi rappresentati in parlamento” di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) d.lgs cit” di talché, per questo motivo, la situazione dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive” rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti.
La sentenza dà inoltre piena ragione a Pannella nel ravvisare una violazione del giudicato, nella parte in cui l’AGCOM non ha ritenuto di operare “un’autonoma considerazione” delle trasmissioni “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò”, così determinanti per l’orientamento degli elettori da non poter esser equiparate ad altre trasmissioni dal minor impatto.
“C’è da domandarsi, a questo punto”, sottolinea Vincenzo Di Nanna, referente regionale di Agl, “ in qual misura l’ingiusta esclusione dei radicali dalle citate trasmissioni, possa aver influito sull’esito “sfavorevole” delle recenti elezioni”.