Abruzzo, proposta di legge per favorire l’imprenditoria dei disabili

“Quando si parla di persone diversamente abili e lavoro, si pensa subito al lavoro dipendente. Questo modo di vedere le cose è frutto di un pregiudizio secondo il quale la persona diversamente abile non sarebbe in grado di aprire e gestire una propria attività autonoma”.

Lo ha dichiarato Leandro Bracco Consigliere di Sinistra Italiana che ha aggiunto: “Il lavoro per le persone disabili non è necessariamente ed esclusivamente lavoro dipendente e non si esaurisce nell’ambito del collocamento obbligatorio. Infatti, non tutti sono a conoscenza della legge 104/1992 lì dove impegna le Regioni a porre in essere quelle iniziative tese a favorire lo svolgimento, da parte delle persone diversamente abili, di attività lavorative autonome”.

La legge in questione recita testualmente: “Le Regioni possono provvedere con proprie leggi a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome”. “Anche la legislazione internazionale e la Costituzione – spiega Bracco – impongono di porre in essere tutti i necessari interventi legislativi tesi a favorire l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità”. Al riguardo l’esponente di Sinistra Italiana ricorda che tra le fonti normative che si occupano del problema c’è anche la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009.

In particolare questa proposta di legge regionale per Bracco: “In ossequio alle norme di rango costituzionale e non solo, si prefigge lo scopo di promuovere la piena integrazione sociale delle persone con disabilità residenti sul territorio regionale; favorire tutte quelle iniziative finalizzate a rendere effettive l’autonomia individuale e la piena indipendenza, anche economica, delle persone con disabilità; sostenere tutte le associazioni di volontariato che, a livello regionale, sorreggono l’autonomia individuale e la piena indipendenza delle persone con disabilità; erogare appositi finanziamenti per permettere alle persone diversamente abili di avviare e svolgere un’attività lavorativa autonoma”. L’idea di offrire la piena integrazione dei disabili nel mondo produttivo tramite una propria attività “Non rappresenta un’autentica rivoluzione – sottolinea Bracco – nella definizione e nella percezione del fenomeno, ma essa fa riferimento ad un approccio integrato, accostando le difficoltà di carattere personale a quelle di matrice sociale”. Infine, per Leandro Bracco, in fase di prima applicazione della legge “la spesa complessiva ammonterebbe a 150.000 euro”.

Norme per la promozione dell’imprenditoria delle persone diversamente abili

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, in ossequio alle norme di diritto internazionale, all’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana che garantisce e riconosce a tutti i cittadini pari diritti a prescindere dalle condizioni personali in cui versano e all’articolo 18 comma 6, lettera a) della legge n. 104 del 5 febbraio del 1992:
a) promuove la piena integrazione sociale delle persone con disabilità residenti sul territorio regionale;
b) promuove tutte quelle iniziative finalizzate a rendere effettive l’autonomia individuale e la piena indipendenza, anche economica, delle persone con disabilità;
c) sostiene e promuove tutte le associazioni di volontariato che, a livello regionale, sostengono e promuovono l’autonomia individuale e la piena indipendenza delle persone con disabilità;
d) eroga appositi finanziamenti per permettere alle persone diversamente abili di avviare e svolgere un’attività lavorativa autonoma.

Art. 2
(Situazioni soggettive legittimanti il diritto al finanziamento)

1. Ha diritto ai finanziamenti previsti dalla lettera d) dell’articolo 1 il soggetto che, all’entrata in vigore della presente legge:
a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1 della legge 104 del 5 febbraio del 1992;
b) abbia una percentuale d’invalidità non superiore al 74% come stabilito nella tabella indicativa delle percentuali d’invalidità di cui all’articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n°. 18 approvata con Decreto ministeriale del Ministero della Salute n° 282 del 25 luglio 1980;
2. Le situazioni legittimanti il diritto ai finanziamenti, come meglio individuate alle lettere a) e b) del presente articolo, devono essere accertate e certificate dalle commissioni mediche delle competenti aziende sanitarie locali regionali.

Art. 3
(Situazioni oggettive legittimanti il diritto al finanziamento)

1. Ha diritto ai finanziamenti di cui alla lettera d) dell’articolo 1 il soggetto che, all’entrata in vigore della presente legge, oltre ad avere i requisiti soggettivi indicati all’articolo 2:
a) è residente sul territorio regionale abruzzese da almeno cinque anni;
b) è titolare di un reddito personale annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al limite previsto dall’articolo 76, comma 1 del D.P.R. 30.05.2002 n°. 115.
2. La Regione Abruzzo concede un solo finanziamento per ognuno dei soggetti aventi diritto come individuati nella presente legge.

Art. 4
(Quantificazione e modalità di ottenimento del finanziamento)

1. Le modalità di presentazione della domanda, dei documenti necessari e i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono definiti con deliberazione di giunta da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui le risorse finanziarie messe a disposizione delle Regione Abruzzo non siano sufficienti a evadere tutte le domande presentate, saranno finanziate solo le domande che siano state presentate cronologicamente per prime e fino a esaurimento delle somme disponibili.

Art.5
(Disposizioni finanziarie)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2016 la spesa complessiva di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “Contributi per la promozione dell’imprenditoria delle persone diversamente abili”, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018 è apportata, per l’anno 2016, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, per euro 150.000,00 del nuovo stanziamento denominato “Contributi per la promozione dell’imprenditoria delle persone diversamente abili”;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99, stanziamento denominato “Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari” per euro 150.000,00.
3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento del Titolo 2, Missione 12, Programma 04 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato e iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011.
4. L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Norme per la promozione dell’imprenditoria delle persone diversamente abili

RELAZIONE
Presidente, Colleghi

Quando si parla di persone diversamente abili e lavoro, si pensa subito a lavoro dipendente. Questo modo di vedere le cose è frutto di un pregiudizio secondo il quale la persona diversamente abile non sarebbe capace di aprire e gestire una propria attività autonoma. Infatti il lavoro per le persone disabili non è necessariamente ed esclusivamente lavoro dipendente e non si esaurisce nell’ambito del collocamento obbligatorio. Infatti pochi sono a conoscenza dell’articolo 18, comma 6, lettera a) della legge 104/1992 che impegna le Regioni a porre in essere quelle iniziative tese a favorire lo svolgimento, da parte delle persone diversamente abili, di attività lavorative autonome.
Infatti l’articolo 18, comma 6, lettera a) della legge 104/1992 recita testualmente: “Le Regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome”.
Anche la legislazione internazionale e la Costituzione impongono di porre in essere tutti i necessari interventi legislativi tesi a favorire l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Tra le fonti normative che si occupano del problema ricordiamo:
1) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009;
2) Art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Tale articolo riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale a prescindere dalle proprie condizioni personali e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e il pieno sviluppo della persona umana. Questo richiamo costituzionale impone alle istituzioni di ogni ordine e grado di garantire alle persone disabili, attraverso l’adozione di adeguati strumenti legislativi, i medesimi diritti spettanti a tutti i cittadini.
La presente legge regionale, in ossequio alle norme di rango costituzionale e non solo, si prefigge lo scopo di realizzare le piena integrazione sociale delle persone con disabilità residenti in Abruzzo mediante l’introduzione di finanziamenti finalizzati all’avvio e allo svolgimento di una propria attività autonoma.

Questo progetto di legge è composto da 6 articoli;
– l’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità;
– l’articolo 2 stabilisce le situazioni soggettive legittimanti il diritto al finanziamento;
– l’articolo 3 stabilisce le situazioni oggettive legittimanti il diritto al finanziamento;
– l’articolo 4 definisce la modalità di quantificazione e di ottenimento dei finanziamenti;
– l’articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie;
– l’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore della legge.

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