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Abruzzo, nuova legge Via: le 10 modifiche chieste dagli ambientalisti

“Una proposta sbagliata e piena di criticità che non risolve i gravi problemi che abbiamo avuto e tuttora abbiamo in Abruzzo sulle procedure di valutazione ambientale”.

 

 

 

Le associazioni Salviamo l’Orso, Nuovo Senso Civico, Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua e Stazione Ornitologica Abruzzese prendono posizione sulla proposta di legge della Giunta Regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale trasmessa al Consiglio regionale dove è ora in discussione. I 13 articoli (dal 23 al 35) sono surrettiziamente contenuti all’interno di un provvedimento dal titolo “Collegato normativo alla Legge di Stabilità economico-finanziaria regionale 2015.

 

 

 

 

Piano di rafforzamento legislativo dell’efficacia dell’azione regionale”. Nelle altre regioni da anni hanno norme specifiche su tutte le procedure ambientali. Ad esempio la Legge 10 del 2010 della Toscana consta di 77 articoli vista la complessità e la delicatezza della materia che attiene alla tutela del territorio, dell’ambiente e anche della salute dei cittadini. Stiamo parlando del cuore delle politiche ambientali di una regione; in Abruzzo grazie all’azione di comitati ed associazioni proprio su queste procedure è stato aperto un vaso di Pandora con, in ultimo, il durissimo intervento di poche settimane fa della Commissione Europea sulle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale.
L’Abruzzo è tra le poche in Italia ad essere sprovvista di una legge organica in materia di valutazioni ambientali e da quasi due decenni le associazioni denunciano questa situazione.
Ricordiamo che attualmente le procedure valutative in campo ambientale sono 4:
-Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): si applica ai progetti e può comprendere una fase preliminare detta Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A.;
-Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): si applica ai piani e programmi (come piani regolatori, piani energetici ecc.) e può comprendere una fase preliminare detta Valutazione di Assoggettabilità a V.A.S.;
-Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.): si applica a progetti, piani o programmi che possono incidere sui Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e sulle Zone Speciali di Conservazione per gli uccelli;
-Autorizzazione Integrata Ambientale: si applica alle fasi di funzionamento degli impianti.
A questa potrebbe aggiungersi una fase di Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.). La Regione Abruzzo era stata antesignana almeno in questo ma poi sono riusciti ad accantonare la norma.
Alcune delle criticità della proposta secondo le associazioni
Rispetto alla proposta in discussione in primo luogo le associazioni fanno notare che l’anno scorso è stata approvata la nuova Direttiva europea sulla V.I.A. (2014/52/CE), che deve essere obbligatoriamente recepita. La Giunta regionale pare non essersi accorta di tale novità!
Si rileva, altresì, una previsione che appare in netto contrasto con la legge nazionale in materia il D.lgs.152/2006. Segnaliamo, infatti, il tentativo, all’art. 31 comma 3, di assegnare i compiti di vigilanza sull’attuazione delle prescrizioni e la corretta realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto dalla V.I.A. all’Autorità che emette l’autorizzazione finale invece che a quella che emette il provvedimento di V.I.A. Non è cosa da poco perché l’autorità che emette l’autorizzazione è spesso un ente o un dipartimento, come l’assessorato ai trasporti, che non sa quasi nulla dell’ambiente e della legislazione in materia. La norma nazionale è, invece, chiara sul punto: è l’autorità che rilascia il parere di VIA a dover esercitare la vigilanza sul rispetto di quanto deciso nella procedura ambientale.
E’, poi, quasi tragicomica la dimenticanza, nell’elenco delle professionalità elencate, dei laureati in Scienze Naturali e di quelli di Scienze ambientali che è il corso di laurea, presente all’Università di L’Aquila, nato decenni or sono proprio per offrire professionisti specializzati nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale! Che dire della mancanza di esperti in medicina quando il Comitato VIA è chiamato a valutare progetti che potenzialmente, basti pensare alle emissioni, possono causare danni gravissimi alla salute?
In generale non vengono mai citati, tra i titoli necessari, le pubblicazioni scientifiche. Se una persona è malata al cuore, va dal medico generico oppure dallo specialista?
La nuova Direttiva V.I.A. introduce in vari punti la questione della valutazione dell’impatto sulla salute. Tra l’altro la Commissione V.I.A., se venisse approvata questa legge, potrebbe essere formata esclusivamente da professionisti. Una scelta improvvida visto lo scandalo che ha investito in queste settimane la Commissione VIA nazionale per i numerosi conflitti di interesse di alcuni suoi membri.
Le associazioni formulano quindi 10 proposte per cambiare radicalmente il volto alla proposta affinché sia veramente utile per far crescere la comunità abruzzese, imprenditori compresi.
Le dieci proposte delle associazioni per una legge sulla V.I.A. realmente efficace:
1)aprire un ampio confronto sulla legge con la società abruzzese, a partire da chi in questi anni ha evidenziato e denunciato le distorsioni esistenti nelle procedure di valutazione ambientale in Abruzzo. E’ impressionante, ad esempio, che non sia stato aperto un confronto, nella Regione dei Parchi, tanto che la parola “parco” non è neanche nominata nella proposta della Giunta. Esistono competenze decennali sull’argomento della protezione e studio della fauna e lo stesso Statuto regionale ne fa un elemento centrale della vita democratica della regione. Inoltre far finta che queste realtà non esistano non aiuta certo a risolvere i problemi di condivisione delle scelte che in questi anni pure vi sono stati.
2)Redigere un testo coerente su tutte le procedure ambientali senza dimenticare la Valutazione Ambientale Strategica e l’Autorizzazione Integrata Ambientale e reintroducendo la fase di Valutazione di Impatto Sanitario, magari integrata nelle altre procedure per evitare tempi lunghi nella autorizzazioni.
3)Introdurre elementi qualificanti rispetto alle istruttorie che dovrebbero essere svolte da personale altamente specializzato, avente pubblicazioni scientifiche sui temi trattati, valorizzando i funzionari che hanno queste caratteristiche (esistono, basta fare una “short list” interna a cui sottoporre di volta in volta on-line i progetti sulla base delle varie specializzazioni) e ricorrendo alla collaborazione con strutture pubbliche esterne (università, centri di ricerca; CFS; altre regioni; altre ARPA ecc.);
4)Rispetto alla composizione della Commissione V.I.A. bisogna definire in maniera più dettagliata le specializzazione e i titoli (come, ad esempio, il possesso di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali), prevedere un tetto massimo espresso in percentuale di membri esterni alle strutture regionali, e introdurre norme di rigido controllo e verifica rispetto alle situazioni di conflitto di interesse.
5)Prevedere l’inchiesta pubblica obbligatoria per le opere più controverse e potenzialmente più pregiudizievoli per territorio e salute, su richiesta di enti locali e un numero minimo di cittadini ed associazioni. Spesso le proteste dei cittadini avvengono dopo l’approvazione delle opere e si crea incertezza anche per gli investimenti degli imprenditori. La possibilità di condurre un inchiesta pubblica è prevista fin dal 2006, all’Art.24 comma 6 del D.lgs.152/2006. In Abruzzo su centinaia di progetti esaminati non ne è stata mai condotta un’inchiesta pubblica! Un caso come Powercrop non sarebbe mai accaduto!
6)Definire le specializzazioni necessarie per la redazione degli studi di impatto/incidenza ambientale.
7)Prevedere che il membro abruzzese nominato presso la commissione V.I.A. nazionale esprima una posizione sui singoli progetti elaborata attraverso una conferenza dei servizi e almeno un incontro pubblico come accade in altre regioni (ad esempio, marche, Piemonte dal 1998!).
8)Il regime delle sanzioni per le opere realizzate in difformità rispetto al progetto deve essere rapportato al valore dell’opera e non prevedere semplicemente un tetto di 150.000 euro. Vi sono opere da decine di milioni di euro per le quali alla fine, con multe così basse, quasi conviene rischiare di andare oltre l’autorizzazione (basti pensare alle cave).
9)Definire in maniera più rigida l’esame dell’effetto cumulo delle opere che insistono sullo stesso territorio.
10)Subordinare la possibilità di esprimere pareri favorevoli su nuove opere al rispetto degli standard ambientali per aria, suolo e acqua previsti dalle norme europee nei territori interessati. Ad esempio, su un fiume che non è nella classe “buono” come prevede la direttiva acque 60/2000 non dovrebbe essere autorizzata una captazione. Lo stesso per aree in cui non vi sia il rispetto dei limiti per la qualità dell’aria.