Teramo, lotta agli incendi: emanata ordinanza COSA NON SI PUÒ FARE

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha emanato un’ordinanza per la prevenzione degli incendi.

Fino al 30 settembre prossimo, è disposto il divieto di: accendere fuochi, di ogni genere, in prossimità di terreni a coltura agraria o incolti, pascolo, aree boscate, erborate o cespugliate, di serbatoi di GPL e tubazioni di gas, lungo strade e in tutte le aree a rischio e in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori o apparecchi che producano faville, brace, scintille o compiere ogni altra operazione che possa generale fiamma libera; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boschive fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; nelle discariche private, procedere alla ricopertura dei rifiuti con materiale inerte e la combustione di rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti; durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli enti gestori provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile; fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Ai singoli privati e agli enti pubblici e privati in qualità di proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dimesse; detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali; amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali; proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto; gestori di cabine elettriche; proprietari di aree inedificate in genere; esponsabili di cantieri edili e stradali;

a) procedere alla manutenzione delle aree, alla pulizia dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’ altro possa essere veicolo di incendio mantenendo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; tali interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva;

b) provvedere, nei campi a confine con strada a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a 5 metri lineare, priva di vegetazione;

c) provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a 10 metri lineari;

d) provvedere a regolare le siepi, che non restringano la sede stradale e non danneggino il manto stradale;

e) provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve;

f) provvedere alla pulizia, per un raggio non inferiore a 5 metri, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni di combustibili liquidi.

 

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