CARO BOLLETTE – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e
l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) hanno inviato una
nota congiunta per aiutare famiglie e imprese a tutelarsi contro le pratiche
commerciali scorrette, e l’aumento unilaterale dei prezzi di luce e gas nei contratti
per l’energia.
Nella nota, in particolare, si fa riferimento all’applicazione dell’art.3 del Decreto
Aiuti bis: “l’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza
generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori
che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che
possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della
regolazione di settore. Ne sono testimonianza diverse segnalazioni alle Autorità, da
parte di consumatori”.
– COSA DICE IL DECRETO AIUTI BIS?
Il decreto definisce anche le misure urgenti in materia di energia e, nel caso di
contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica e il gas in corso,
prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche
unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente
alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino al 30 aprile 2023
definisce «inefficaci» i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della
data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano
già perfezionate.
– MA ALLORA COSA CAMBIA CON IL DECRETO AIUTI BIS?
Per consentire comportamenti corretti da parte di consumatori e imprese ARERA ha
stilato un vademecum:
- Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di
condotta commerciale)
– Sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un
contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo,
di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la
possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali;
– trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la
possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono
il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del
DL.115/22. - Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (art. 13 Codice di
condotta commerciale)
Si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste
dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano
un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la
riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile
ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.
– Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti
hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità.
– Non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi,
appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già
predeterminate e concordate tra le parti. - Offerte PLACET: rinnovi delle condizioni economiche.
– Il rinnovo è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di
variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un
nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il
rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto
concluso tra le parti.
– Nel caso delle cd. offerte PLACET – che consistono in offerte contrattuali le
cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo
di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal
venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle
condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi).
– Tale rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL
115/22. - Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a
causa dell’aumento dei prezzi (gli operatori invocano la forza maggiore)
– Sono giunte segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi
superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.
– L’aspetto problematico della casistica attiene alla prospettazione da parte del
venditore della risoluzione del contratto non invece la proposizione di un
nuovo contratto.
– Va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di
“impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto. Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza. - Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti. L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza). In proposito si evidenzia che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.
Federconsumatori ha a sua volta esteso un comunicato stampa, sia per intervenire
su un argomento caldo in questo periodo di forte aumento dei costi, sia per chiarire
la propria posizione dopo la nota diffusa da Arera: per l’associazione che tutela i
consumatori occorre un intervento risolutivo da parte del governo e del
parlamento su come affrontare l’emergenza, con politiche che diano risposte certe
ai cittadini.
Federconsumatori aggiunge che il problema enorme del caro energia, che mette al
rischio il benessere di famiglie e aziende, non possa essere affrontato sul piano del
contenzioso legale: “sul piano giuridico, tra l’altro, restano diversi interrogativi
aperti.