Emergenza Coronavirus: ulteriori modifiche al modello di autodichiarazione in caso di spostamenti. Aggiornato al 26.03.2020

Si aggiunge un tassello al rebus delle autodichiarazioni in caso di spostamenti con l’ultima versione del modello, scaricabile da questa pagina del Ministero dell’Interno.

Rispetto alla versione precedente, il cittadino dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19, «fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie».

Quest’ultimo deve poi dichiarare di essere a conoscenza, oltre che dei divieti disposti dal decreto 19, anche delle «ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione (di partenza) e del Presidente della Regione (di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti». Oltre a ciò il dichiarante dovrà anche essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto 19.

Tra le situazioni di necessità che giustificano lo spostamento vengono specificati quelli «all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere)». Riguardo la motivazione dello spostamento la persona deve specificarla nel modulo: «lavoro presso…, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc…)».

Rimane per il cittadino l’esonero dall’onere di allegare una fotocopia del proprio documento di identità poiché sarà l’operatore delle Forze dell’ordine a controfirmare l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante.

Si rinnova l’invito ad evitare i siti che fanno compilare l’autocertificazione e la inviano completa di tutti i campi inseriti via mail. In questo modo si cedono informazioni personali, compresi gli estremi del  del documento di identità o il numero di telefono oltre che il proprio indirizzo mail senza (spesso) essere sicuri di chi utilizza questi dati e con quali reali finalità. Solitamente, infatti, vi sono informative sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento europeo 679/2016) generiche o peggio che non informano sulla cessione a terzi dei dati personali raccolti.

Molto più sicuro utilizzare il modulo predisposto dal Ministero che può essere stampato senza dover attendere alcuna email e senza fornire i propri dati personali o utilizzare quelli forniti dalle Forze dell’Ordine, anche per essere sicuri di avere l’ultima versione!

 

Avv. Luca Iadecola

Consulente privacy, Dpo

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