“Occorre, quindi, procedere a riscontrare la correttezza delle operazioni elettorali, in quanto alcuni verbali presentano delle irregolarità formali. In ogni caso non si procederà al riconteggio dei voti, se non di dodici schede dichiarate nulle. Non è quindi in discussione il risultato elettorale in sé”, è il commento del sindaco Jwan Costantini.
Lo scorso mese di giugno il candidato del polo civico aveva vinto al ballottaggio sull’avversario della Lega per soli 59 voti. Visto il distacco risicato, qualche giorno dopo la proclamazione del sindaco, il centrodestra aveva presentato ricorso affinchè venissero ricontate le schede.
ECCO LA SENTENZA INTEGRALE:
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2019, proposto da
Pietro Tribuiani, rappresentato e difeso dall’avvocato Anthony Aliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giulianova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Jwan Costantini, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Valentina Piccione, Ernesto Ciafardoni, Paolo Vasanella, Antonella Guidobaldi, Paolo Giorgini, Livio Riccardo Persiani, Paolo Bonaduce, Matteo Carpineta, Giulio Garzarella, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Raffaele Pelillo, Sandro Pelillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
degli atti relativi alle operazioni elettorali (verbali del 26.5.2019 e del 9.6.2019) e dell’atto dell’Ufficio centrale elettorale in data 13.6.2019, recante la proclamazione degli eletti alla carica di consiglieri comunali e di Sindaco del Comune di Giulianova;
della delibera consiliare del Comune di Giulianova n. 1 in data 29.6.2019, recante la convalida dell’elezione dei consiglieri comunali e del Sindaco;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato e connesso alla proclamazione degli eletti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 66 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giulianova, di Jwan Costantini, di Valentina Piccione, di Ernesto Ciafardoni, di Paolo Vasanella, di Antonella Guidobaldi, di Paolo Giorginidi Livio Riccardo Persiani, di Paolo Bonaduce, di Matteo Carpineta e di Giulio Garzarella;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., di incaricare il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere alla verificazione stessa in contraddittorio con le parti costituite, alle quali dovranno essere comunicati, con 5 giorni di preavviso, giorno, ora e luogo della verificazione stessa.
Gli accertamenti demandati al verificatore sono indicati di seguito nel dettaglio.
I) Con riferimento alle operazioni elettorali del turno di ballottaggio della sezione n. 4 il verificatore dovrà:
1) acquisire tutte le schede elettorali consegnate alla sezione e determinare il loro numero;
2) determinare il numero delle schede autenticate;
3) verificare il numero di tutte le schede elettorali scrutinate;
4) acquisire le liste e i registri degli elettori della sezione n.1 e verificare il numero dei votanti;
5) verificare se il numero dei votanti nella sezione sia corrispondente al numero delle schede scrutinate;
6) verificare il numero della schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione e accertare se tale numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
7) verificare se vi sia coincidenza tra il numero delle schede elettorali complessivamente consegnate alla sezione e il numero risultante dalla somma: delle schede elettorali autenticate ed utilizzate; delle schede elettorali autenticate e non utilizzate; delle schede elettorali non autenticate avanzate.
II) Con riferimento alle operazioni elettorali del turno di ballottaggio della Sezione 17 il verificatore dovrà:
1) individuare le 12 schede dichiarate nulle e precisare, per ogni scheda dichiarata nulla, sia le anomalie riscontrate sia le preferenze che risultano espresse.
III) Con riferimento alle operazioni del primo turno delle sezioni 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 18, 20, il verificatore dovrà:
1) acquisire tutte le schede elettorali consegnate alla sezione e determinare il loro numero;
2) determinare il numero delle schede autenticate;
3) verificare il numero di tutte le schede elettorali scrutinate;
4) acquisire le liste e i registri degli elettori della sezione n.1 e verificare il numero dei votanti;
5) verificare se il numero dei votanti nella sezione sia corrispondente al numero delle schede scrutinate;
6) verificare il numero della schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione e accertare se tale numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
7) verificare se vi sia coincidenza tra il numero delle schede elettorali complessivamente consegnate alla sezione e il numero risultante dalla somma: delle schede elettorali autenticate ed utilizzate; delle schede elettorali autenticate e non utilizzate; delle schede elettorali non autenticate avanzate.
IV) La relazione conclusiva della verificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del TAR entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 15 gennaio 2020.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 15 gennaio 2020.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente