La decisione si basa su quanto stipulato nella convenzione, specificamente agli articoli 9 e 11 che impongono il rispetto, anche dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto, di norme sopravvenute. In particolare, l’articolo 47 del “Codice del Turismo” prevede un’ipotesi di “danno da vacanza rovinata”, con richiesta di risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. La installazione dell’impianto e le emissioni sonore, pertanto, sin da ora sono sospesi. L’aggiudicatario ha ora a disposizione 15 giorni di tempo per proporre le sue controdeduzioni.