Colonnella, villaggio del benessere, le strane assenze in giunta

Colonnella. Due assenze, giudicate “sospette” nella delibera con la quale la giunta comunale ha approvato l’avvio del procedimento per la variante al Piano Regolatore necessaria per la localizzazione del centro turistico sportivo e ricreativo in zona Civita.

Le assenze sono quelle,nella seduta dello scorso 11 giugno, del sindaco, Leandro Pollastrelli, e dell’assesore Armando Peperini, entrambi geometri nella vita professionale.

 

 
“Casualmente gli assenti sono colleghi”, si legge in una nota, “assimilati dalla stessa professione che da tempo svolgono sul territorio di Colonnella, fossero stati entrambi salumieri o pizzicagnoli o di qualsiasi altro impiego, nessuno avrebbe avuto da ridire. Infatti, le perplessità aumentano quando la stessa giunta “individua e nomina l’autorità procedente nella stessa persona del sindaco pro tempore Leandro Pollastrelli”. Riuscirà dunque l’autorità procedente individuata nella persona del Sindaco (ripetiamo: assente in una giunta così importante) a operare scelte che perseguano il bene comune? Ci auguriamo vivamente che i principi di trasparenza e correttezza che ogni amministrazione deve perseguire non siano considerati semplici principi, ma che siano attuati concretamente. E’ vivamente consigliabile che chi amministra un paese non faccia affari da una posizione indubbiamente privilegiata rispetto ad altri”.

Il tema legato alla realizzazione del mega-centro sportivo e ricreativo, delle discussioni, a livello politico e ttadino le ha generate. Ma i Democratici vanno oltre.
” Sembra logico chiedersi”, si legge, ” se nell’esercizio di un mandato pubblico oltre al rispetto della legge debba esservi anche un codice deontologico che sanzioni azioni inopportune anche se non giuridicamente rilevanti. Malauguratamente stiamo parlando di argomenti probabilmente non adatti al carattere ed alla sensibilità del primo cittadino.

Per aiutare la comprensione di quanto sopra, citiamo la legge 3/8/1999 n. 265, all’art. 19 – attuale co. 3 dell’art.78 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 – relativamente alle condizioni giuridiche degli amministratori locali, stabilisce che ” I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.“

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