Chieti. Il Comune di Chieti, promuovendo ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero di Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno, aveva infatti impugnato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017 perché adottato in violazione di legge e in specie della Legge Finanziaria 2016.
«Con il DPCM del 10 marzo 2017 – commenta il Sindaco Di Primio a margine della sentenza – il Governo Gentiloni ha tentato di ridurre del 50% il contributo dovuto dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli Enti Locali per il funzionamento degli Uffici Giudiziari. Oltre al danno, il Decreto conteneva anche la beffa per i Comuni ai quali il Governo avrebbe voluto restituire le somme, già ridotte, in trenta anni. Parliamo di soldi che i Comuni hanno sborsato per conto dello Stato per sostenere utenze e manutenzione dei Tribunali: riparazioni, custodia, luce, acqua, gas e telefono. Se fosse passata la linea del Governo, malgrado la L. 392/41 preveda un contributo prossimo al 100% ed il d.P.R. n. 187/98 obblighi lo Stato a restituire comunque un importo non inferiore al 70%, sul bilancio del nostro Comune sarebbe mancata la restituzione di circa 3 milioni di euro.
Il Governo, grazie a quanto stabilito dalla sentenza del TAR, oggi deve restituire 7.2000.000 euro al Comune di Chieti per le spese sostenute dal 2010 al 2015 per gli Uffici Giudiziari e mai rimborsati. Un risultato molto soddisfacente ottenuto anche grazie all’ottimo lavoro dell’Assessore Salute e agli avvocati dell’ufficio legale del Comune».
Il Sindaco Di Primio ha già dato mandato ai legali di notificare la sentenza al Ministero e diffidarlo al pagamento di quanto statuito.
«Esprimo il mio personale plauso – aggiunge l’Assessore agli Affari Legali, Maria Rita Salute – agli avvocati dell’Ente Patrizia Tracanna e Marco Morgione, che ancora una volta hanno sostenuto le buone ragioni del Comune con convinzione e professionalità. Lo Stato aveva assunto un impegno, consacrato in legge. Se i Comuni hanno sostenuto costi nell’interesse dello Stato, che ne ha previsto la restituzione, pur nei limiti normativamente sanciti, l’impegno non può poi essere disatteso. Rilevo con particolare soddisfazione, in barba a quanti non credevano e hanno criticato l’azione promossa dal nostro Comune, che l’annullamento dell’art. 3, comma 4 del citato DPCM, produrrà i ricordati effetti non per tutti i Comuni sede di Uffici Giudiziari, ma solo per coloro che, come noi, hanno impugnato il provvedimento e hanno vinto dinanzi al Tribunale Amministrativo. Posso affermare con motivato ottimismo che le somme che lo Stato deve al Comune di Chieti, nonostante si stia parlando di una sentenza di primo grado, arriveranno nelle casse dell’Ente in quanto il Governo non si è costituito e quindi anche in caso di ricorso in Consiglio di Stato, il Giudice di gravame non potrà discostarsi dalle valutazioni di diritto già assunte dal Tar Lazio».