Chieti. “Il modus operandi discusso e discutibile di questa Regione Abruzzo ormai è assodato. Non bastavano le figuracce del concorso per 12 co.co.co di cui si conoscevano già i nomi così come quella dell’incarico di Dirigente dell’Urbanistica, passando poi Commissario dell’Arap, al Dirigente del Servizio Rifiuti e al Direttore Arap, con la “prova del portoghese”.
Adesso si sta per concretizzare un’altra grana per D’Alfonso e questa volta riguarda la nomina del Direttore Amministrativo della Asl n.2 per la quale è stata designata la dott.ssa Sabrina Di Pietro sulla quale però pesa come un macigno un analogo precedente”.
E’ quanto dichiara il presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo nel corso della conferenza stampa di questa mattina con il Capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri. “Già nel 2006 – spiega Febbo -la stessa Di Pietro aveva avanzato la candidatura e ottenuta la nomina alla Asl dell’Aquila ma in quell’occasione gli furono contestati i requisiti”.
“Oggi – aggiunge Mauro Febbo – ripresentando la stessa documentazione e ricadendo nello stesso grave errore, ottiene il medesimo incarico dal direttore generale Pasquale Flacco. Lo stesso Direttore al quale, in qualità di Presidente della Commissione di Vigilanza, avevo chiesto l’attestazione dei requisiti ricevendo invece una risposta insufficiente, affatto chiarificatrice e non rispondente a quanto richiesto.
Secondo la normativa (D.Lgs 502 /1992) il Direttore amministrativo deve essere laureato in discipline giuridiche o economiche, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e aver svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o provate di medie o grande dimensione. Nella nota di risposta del dott. Flacco si dice, richiamando il curriculum della dott.ssa Sabrina Di Pietro, che la stessa ha ricoperto dal 29 maggio 2006 al 30 settembre 2009 l’incarico di Direttore Amministrativo presso l’ex Asl dell’Aquila (incarico come sottolineato oggetto di contestazioni) e dal 7 febbraio 1997 al 31 dicembre 2002 ha ricoperto l’incarico di “Direttore della Istituzione Pubblica ex ONPI di Caprara – Spoltore (struttura socio sanitaria per anziani autosufficienti e non, dimensionata con 80 posti letto)”. Il Tribunale dell’Aquila, nonché la Direzione regionale della Sanità, hanno invece certificato che la struttura non è socio-sanitaria (cioè non è accreditata) e peraltro non è dimensionata con 80 posti letto.
Ciò che ha dichiarato la dottoressa Sabrina Di Pietro è di una gravità inaudita, soprattutto in considerazione dei precedenti, così come è grave e dimostra superficialità e pressapochismo l’operato della Direzione della Asl che in prima istanza può essere stata tratta in errore dal curriculum “fuorviante” ma alla richiesta del sottoscritto, in qualità di Presidente della Commissione di Vigilanza di certificare e attestare il riconoscimento dei requisiti, sarebbe dovuto sorgere qualche dubbio. Bastava alzare il telefono e chiedere all’Assessorato regionale – rimarca Febbo – oppure utilizzare internet e verificare che quella istituzione non è socio-sanitaria (cioè non è accreditata) come dichiarato.
Questo dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, il modo di operare della Regione Abruzzo e di come si agisce nella individuazione delle figure apicali che devono rispondere alle sole esigenze del suo Presidente. Vedi le tante dimissioni di Dirigenti e Direttori regionali e aziendali. Inoltre non sfugge che la nomina cada a pochi giorni di distanza dalla Deliberazione n.344 del 25/03/2016 del Direttore generale della Asl 02 avente a oggetto “Provvedimenti conseguenti alla DGR n.133 del 4/3/2016 cioè “Procedura ex art.153, comma 19, D.Lgs 163/06…ospedale clinicizzato SS.Annunziata di Chieti…project financing”.
“Sulla nomina della dott.ssa Di Pietro, a suo tempo, il Tribunale dell’Aquila si era così pronunciato: ‘appare sussistente la non riconducibilità al concetto di struttura sanitaria della ex Onpi essendo a prevalente accoglienza alberghiera per anziani. La questione non ha rilevanza penale ma sicuramente amministrativa e contabile’ in quanto sarebbe stato provocato una danno all’erario consistente nel pagamento di quanto corrisposto a soggetti che non ne avevano il titolo. Si chiede pertanto l’annullamento del provvedimento amministrativo – conclude Lorenzo Sospiri – perché adottato in violazione di legge ai sensi dell’art. 21 octies legge n. 241/1990 e al tempo stesso ci auguriamo l’intervento delle Autorità contabili”.