Pescara. Scattano le sanzioni per i concorrenti alle procedure di gara che presentano dichiarazioni e documentazioni incomplete o si rendano responsabili, nel corso della procedura, di altro tipo di irregolarità essenziali. Lo prevede, oltre che la legge nazionale (la numero 114/2014 e l’articolo 38 comma 2 bis del decreto legislativo 163/2006), il Regolamento approvato dalla giunta provinciale, presieduta da Guerino Testa, ed elaborato alla direzione generale proprio su indicazione di Testa.
La normativa nazionale dispone che l’ammenda venga fissata a livello locale e indica solo un limite minimo, pari all’un per mille del valore della gara, e un tetto massimo, pari all’un cento, tenendo conto della gravità della violazione.
“Il Regolamento varato dalla Provincia entra nel dettaglio – spiega il presidente Testa – perché stabilisce i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e gradua le sanzioni stesse in base alla gravità della irregolarità, evitando che i concorrenti siano comunque esposti al massimo della sanzione anche nel caso in cui si riscontri a loro carico una irregolarità poco grave. Si è voluto, quindi, rendere effettiva ed equa l’applicazione della norma, evitando di applicarla a tutti nella stessa misura, indifferentemente”.
Il Regolamento fissa in primo luogo i parametri per l’applicazione delle sanzioni: in caso di mancanza di documenti o di dichiarazioni (o mancata sottoscrizione degli stessi) si applicherà il cento per cento della sanzione massima, in caso di incompletezza di documenti o di dichiarazioni si applicherà il 75 per cento della sanzione massima mentre per altre irregolarità essenziali si scenderà al 50 per cento della sanzione massima.
L’articolo 4 del Regolamento distingue poi la percentuale della sanzione massima, percentuale che aumenta gradualmente in base al valore dell’appalto e va dallo 0,002 per cento per lavori fino a 200mila euro e arriva allo 0,01 per cento per lavori oltre i 5 milioni di euro. Per le forniture e i servizi vale lo stesso principio: si parte da una sanzione massima dello 0,002 per cento per appalti fino a 40mila euro e si arriva allo 0,01 per cento per appalti oltre un milione di euro. Le sanzioni sono applicate con provvedimento del Rup, su segnalazione dell’autorità che presiede la gara. Il valore dell’appalto è determinato dal corrispettivo posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, dove previsti.