Quindi per “gli esercizi commerciali in sede fissa, per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, gelaterie, gastronomie, ecc.) devono intendersi abrogati gli obblighi relativi al rispetto di predeterminati orari di apertura e chiusura, della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale (turno). L’eventuale chiusura infrasettimanale sono determinati liberamente dai singoli esercenti i quali sono tenuti a rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura, e l’evetuale orario di chiusura per riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri mezzi d’informazione idonei”.