L’amministrazione abruzzese si era rivolta al tribunale amministrativo impugnando i provvedimenti con i quali nel gennaio 2013 Abruzzo Energia fu autorizzata alla costruzione e alla gestione dell’elettrodotto.
Per i ricorrenti, “l’autorizzazione impugnata sarebbe stata rilasciata non per perseguire un interesse pubblico bensì per soddisfare un interesse privato della società Abruzzo Energia” – ne dà conto il Tar nella sentenza – le osservazioni presentate da vari Comuni “sono state valutate e rigettate dalla stessa società privata”, e nel parere della commissione tecnica di verifica per l’impatto ambientale “si dà atto di una concertazione con gli enti locali che non vi è stata”.
Per il Tar, dall’esame dell’intera vicenda “si evince che il nuovo elettrodotto risponde ad esigenze valutate di pubblica utilità e che la normativa di settore non esclude che tali finalità di carattere pubblico possano essere perseguite con l’iniziativa di un privato e che lo stesso possa gestire in via diretta la relativa procedura amministrativa”; ritenute infondate anche le ulteriori censure.
“La valutazione d’impatto ambientale – si legge nella sentenza – risulta essere stata condotta in modo approfondito e le modalità di realizzazione, come del resto la scelta localizzativa dell’impianto, sono state oggetto di una verifica che ha visto l’analisi di diverse ipotesi alternative” e quindi i provvedimenti impugnati “non risultano inficiati dai vizi dedotti”.
Con riferimento poi alla mancata intesa con i comuni interessati, per i giudici “la normativa di settore non prevede affatto il raggiungimento di un’intesa con i comuni interessati bensì con la Regione in quanto i primi sono solo chiamati a formulare un parere motivato, ma non vincolante, in relazione alla verifica di compatibilità urbanistica dell’opera”.