Pescara. L’adozione di una variante parziale che affronti le piccole e grandi questioni urbanistiche, che hanno visto il pronunciamento degli organi della giustizia amministrativa, sono stati racchiusi nella proposta di deliberazione n. 18 che oggi la Commissione Urbanistica ha esaminato e che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare.
Il provvedimento, infatti, muove dalla necessità di adeguare il Piano Regolatore Generale in maniera da rispondere alle questioni sollevate da alcuni cittadini che si sono visti danneggiati dalle scelte pianificatorie operate dal Comune di Pescara e che hanno visto accolto i loro ricorsi giurisdizionali. La considerazione è di Enzo Del Vecchio, consigliere comunale del Pd, che analizza lo sviluppo della variante allo strumento urbanistico. “Si tratta, in verità, di un provvedimento articolato e complesso”, spiega Del Vecchio. “Da una parte si affrontano questioni legate all’ultima modifica del Prg, quella che va sotto il nome dalla “variante delle invarianti” approvata con la consiliatura D’Alfonso. Dall’altra si devono dare risposte a pronunciamenti giurisdizionali riguardanti la pianificazione approvata nel 2003 dalla amministrazione Pace. E’ proprio sul recepimento delle sentenze riguardanti questa seconda casistica che il Comune incontra maggiori difficoltà soprattutto in relazione ai ricorsi vinti dalla Società Caldora e dalla Primavera Aldo & C. s.n.c”. La prima ha visto riconosciuto, dopo tanto tempo, un diritto negato da un provvedimento comunale del 23 marzo 1999 n. 36/pian., con il quale il Comune di Pescara ha respinto la richiesta di approvazione del P.U.E. 4.09.1. La sentenza ha condannato il Comune di Pescara al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in ragione dell’illegittimo diniego quantificato nella misura di un milione di euro, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla stessa ricorrente. Mentre risulta pendente ricorso al Consiglio di Stato, promosso dal Comune di Pescara, al fine di evitare ulteriori danni alla ricorrente, gli uffici del Settore Programmazione del Territorio hanno valutato, sotto il profilo tecnico, soluzioni transattive del contenzioso in essere che prevedevano, in luogo del pagamento per equivalente del risarcimento del danno, la soddisfazione in forma specifica degli interessi della ricorrente mediante compensazione a mezzo di volumetria. La Primavera Aldo & C. s.n.c., invece, ha proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17.03.2003 di approvazione del nuovo P.R.G., nella parte in cui ha ricompreso in Zona F10 – Zona verde di filtro (art. 59 N.T.A.) un terreno di proprietà della stessa società sito in Via Terra Vergine. Il ricorrente lamentava una disparità di trattamento rispetto ad altro cittadino confinante con il proprio terreno che si vedeva riconosciuta una diversa destinazione urbanistica nonostante la contiguità delle aree. La conclusione della controversia trova epilogo negli accordi intercorsi con i ricorrenti e il consulente legale dell’Amministrazione Comunale in data 19.12.2008 presso gli uffici del Settore Programmazione del Territorio. In tale contesto viene assunta la decisione di conferire all’area di proprietà della ditta Primavera Aldo & C. s.n.c., una destinazione urbanistica analoga a quella dell’area confinante di proprietà Ciccotelli, ossia sottozona “B8 – Completamento di tipo estensivo” e conforme agli indirizzi ed ai criteri imposti dalla Variante delle invarianti per uno sviluppo sostenibile adottata con deliberazione consiliare n.16 del 26.07.2004 ed approvata l’8.06.2007 con provvedimento n.94.
Delibera_n._18.doc.rtf