Estrazione gas in Adriatico, autorizzato un nuovo pozzo e proroga concessione tra Martinsicuro e San Benedetto

Martinsicuro. Con la pubblicazione del BUIG del 31 agosto 2022 è tornato prepotentemente alla ribalta il caso della concessione Eni denominata B.C3.AS, che si estende per oltre 128 kmq al largo della costa adriatica, al confine tra l’Abruzzo e le Marche.

 

Si tratta di una concessione per la coltivazione di gas e gasolina rilasciata nel luglio del 1973, scaduta il 7 luglio del 2018, che ha continuato a produrre oltre la scadenza. Nel 2021 ha erogato 2.345.200 mc di gas e 138.392 mc di gasolina, con il suo unico pozzo produttivo ed erogante “Emilio 008 DIR B”, a cui Eni si accinge ad aggiungere il nuovo Donata 4 DIR, posto entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa.

 

Visti i tempi di crisi energetica, è bene precisare che il prezzo del gas estratto dalla B.C3.AS viene fissato sulla borsa di Amsterdam e che la risorsa non è di proprietà dello Stato Italiano bensì della multinazionale Eni che può venderlo a chiunque desideri ed alle “sue” migliori condizioni.

 

Come forse alcuni ricorderanno, il 16 marzo 2021 il MITE rilasciò parere di VIA positivo in merito all’apertura di Donata 4 DIR, malgrado la legge vietasse e tutt’ora vieti nuove attività di ricerca e di coltivazione in mare a meno di 12 miglia marine dalla costa. Contro le violazioni esercitate da quel decreto di VIA pende infatti, presso il TAR del Lazio, un ricorso presentato da alcuni Comuni della provincia di Teramo.

 

Ma veniamo al BUIG del 31 agosto scorso ed al Decreto Ministeriale 10 agosto 2022. Nel leggerne il testo del decreto balzano agli occhi alcuni elementi che meritano di essere evidenziati. In particolare:

 

Vengono innanzitutto autorizzate la perforazione e la messa in produzione del nuovo pozzo “Donata 4 Dir”, in violazione del divieto di legge;

Come in numerosissimi altri casi, viene concessa la proroga automatica del titolo grazie ad un’odiosissima norma voluta dal Governo Monti nel 2012 (comma 19 dell’articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito in legge con la norma n. 221 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 19 dicembre 2012), di dubbia legittimità, che consente al titolare della concessione (in questo caso ENI) di avanzare la richiesta di proroga e di continuare ad estrarre anche in assenza di accoglimento, perché in ogni caso l’accoglimento dell’istanza perverrà in un secondo momento e con efficacia retroattiva;

Come per tutte le proroghe della durata delle concessioni in mare, anche nel caso di “Emilio” l’accoglimento dell’istanza è avvenuto in assenza di Valutazione di Impatto Ambientale. Il MITE ha disapplicato arbitrariamente il Codice dell’Ambiente e si è rifatto ad una norma che, secondo il MITE, esenterebbe dall’obbligo di VIA ma che risale al 1996, quando per l’appunto non esisteva nel nostro ordinamento la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che peraltro si applica nel caso di rilascio di nuovi permessi di ricerca e di nuove concessioni di coltivazione e non, paradossalmente, alle proroghe dei titoli.

Piuttosto preme evidenziare la presenza nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2022 di tali e tanti elementi illogici ed irrazionali, che spingono con impellenza a suggerire ai Comuni rivieraschi interessati, alla provincia di Teramo ed alle Regioni Marche ed Abruzzo, la strada maestra del ricorso al TAR Lazio, così da bloccare questo nuovo progetto di aggressione al clima, all’ambiente ed al territorio.

 

(Coordinamento no Triv)

 

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