Decreto liquidità: ecco perchè la discrezione delle banche non è prevista. Il parere dell’esperto

Un gruppo di commercianti e di titolari di partite Iva hanno chiesto lumi su uno degli aspetti legati al Decreto liquidità varato nelle scorse settimane dal Governo Conte. Nello specifico,la possibilità di accedere con la garanzia del Governo per i prestiti fino a 25mila euro.

 

In pratica senza garanzie, ma nella sostanza il discorso delle sofferenze bancarie sembra incidenre in alcune richieste. Sotto questo aspetto, gli stessi esercenti hanno chiesto ad un esperto (il commercialista Sergio Iaconi) di interpretare e analizzare l’articolo 13 dello stesso Decreto liquidità.

 

Il parere

 

Da una lettura analitica di quanto disposto dall’art. 13 del DL 08.04.2020 N. 23 e più precisamente da un collegamento ermeneutico letterale tra l’art. 13 , comma 1 , lettera g ) e l’art. 13 comma 1 , lettera m) si evince quanto segue 1) La lettera g) nelle prime righe della medesima precisa “ e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) “, per cui la disciplina di cui alla lettera g) riguardante la disciplina delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze improbabili o scadute o sconfinanti precedenti alla data del 31.01.2020, o ancor peggio classificate come sofferenze ( solo riferite ad imprese e non ad artisti e professionisti ) dalla disciplina bancaria non risulta applicabile a quanto disposto dalla lettera m ) ovvero per nuovi finanziamenti di valore massimo pari ad € 25.000,00 garantiti nella misura del 100% nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi .

 

2) La lettera g) infatti recita nella parte finale : Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria ( escludendo artisti e professionisti). 3) La lettera m) nella parte finale recita : In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente , gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo , subordinatamente alla verifica formale ( e non sostanziale ) del possesso dei requisiti , senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo .

 

Detto ciò risulta errato applicare quanto disposto dalla lettera g) a quanto disposto dalla lettera m) in quanto il soggetto finanziatore rischia di violare la norma di legge con grave pregiudizio del soggetto colpito dal COVID 19) nel momento in cui procede ad effettuare una vera e propria istruttoria di carattere sostanziale e non meramente formale . In sostanza si rischia di far naufragare quanto contenuto nella lettera m) (avente quest’ultima vita giuridica autonoma ) attraverso l’esercizio di un potere discrezionale del soggetto finanziatore non previsto nella norma . Del resto l’eccezionalità di tale norma , derogante la stessa alle procedure ordinarie di natura bancaria , è congenita alla straordinarietà dell’evento epidemiologico imponderabile ed imprevedibile.

 

SERGIO IACONI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI DOCENTE FORMATIVO

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