Se c’è questa dicitura in fattura rischi grosso: controlla o pagherai l’extra tassa

Bisogna sempre prestare il massimo dell’attenzione quando siamo di fronte ad una fattura. Sspesso potrebbero esserci delle diciture nascoste che ci fanno rischiare.

In questo 2024 tutti i titolari dei regimi forfettari in Italia dovranno affrontare significative novità, tutte legate all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica. Questa transizione richiede attenzione alla gestione dell’imposta di bollo ed ora è soggetta a delle normative specifiche. Secondo l’interpello dell’Agenzia delle Entrate 428/2022, l’addebito del bollo ai clienti assume la natura di un reddito e richiede un’indicazione precisa nella fattura elettronica.

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Se c’è questa dicitura in fattura rischi grosso: controlla o pagherai l’extra tassa-Credit ANSA-Abruzzo.cityrumors.it

In questa maniera verrà utilizzato il codice IVA N2.2 anziché N1, riservato alle spese escluse dall’applicazione dell’IVA e che non concorrono alla formazione del reddito. Quindi sebbene sia lecito per tutti i regimi forfettari deviare dalle linee guida sull’amministrazione finanziaria, questa scelta potrebbe comportare costi maggiori e il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo potrebbe andare a tradursi in oneri antieconomici e contenziosi che è meglio evitare.

Moltissime aziende, anche al di fuori dei regimi forfettari, chiedono ai propri fornitori di indicare il bollo nella fattura come componente tassabile per evitare problemi con l’amministrazione finanziaria, soprattutto per quanto riguarda la certificazione unica. Un’alternativa per i forfettari potrebbe essere quella di assumersi il costo dei 2 euro senza richiederne il rimborso ai clienti, evitando che l’importo assuma valenza reddituale.

Attenzione a questa dicitura, scatta il controllo dell’Agenzia delle Entrate: potresti pagare di più

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), analizza trimestralmente le fatture elettroniche per verificare la corretta applicazione dell’imposta di bollo. Questo processo genera due elenchi: A e B. Il primo non è modificabile per le fatture correttamente assoggettate a bollo.

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Fai molta attenzione prima di pagare una sanzione ulteriore – Credit ANSA – Abruzzo.cityrumors.it

Mentre il secondo è modificabile ed è indicato a tutte le fatture che dovrebbero essere assoggettate a bollo ma non lo sono. Queste se superano la soglia di 77,47 euro, presentano codici Natura specifici e non indicano il bollo dove dovuto.

Per le operazioni esenti è necessario indicare codici specifici nel blocco “Altri dati gestionali” della fattura. Entro il 15 del primo mese successivo a ogni trimestre, i soggetti IVA hanno accesso agli elenchi A e B tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Possono quindi apportare modifiche all’elenco B, indicando le fatture che non soddisfano i criteri per l’applicazione dell’imposta di bollo. Inoltre potranno essere aggiunte quelle che devono esservi assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo variano in base ai trimestri di riferimento:

  • 1° trimestre: 31 maggio (30 settembre se l’importo non supera i 5.000 euro);
  • 2° trimestre: 30 settembre;
  • 3° trimestre: 30 novembre;
  • 4° trimestre: 29 febbraio dell’anno successivo.

Con la risposta all’interpello n. 428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bollo addebitato in fattura ai clienti da parte dei regimi forfettari rientra nella categoria dei ricavi o compensi. Questo importo concorre alla determinazione del reddito soggetto a imposta sostitutiva, come previsto dall’articolo 4 della legge n. 190 del 2014. Quindi l’imposta di bollo sulla fattura rappresenta un aspetto cruciale per i regimi forfettari e la sua corretta gestione è essenziale per evitare ogni tipo di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

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