Residenza fiscale, pronta la riforma: le novità previste e come cambierà lo smart working

Previsto dal Governo l’aggiornamento della normativa in tema di residenza fiscale in seno alla Riforma Fiscale: ecco i dettagli.

L’intento principale è quello di uniformare i principi legislativi con l’Unione Europea nonché con l’ordinamento tributario internazionale: ed ecco quindi che il Governo si appresta ad aggiornare la normativa di disciplina della residenza fiscale per allinearsi con i criteri di determinazione dell’autorità di riferimento fiscale in vigore negli altri Paesi membri dell’Unione. 

Il Governo al lavoro per la residenza fiscale
L’obiettivo del Governo è di uniformare i principi legislativi dell’Unione Europea- Abruzzo-cityrumors.it

A motivo dell’importanza che le viene attribuita dall’esecutivo, l’aggiornamento della residenza fiscale viene considerato uno dei capisaldi della Riforma Fiscale. Il fine è quello di poter applicare a qualsiasi cittadino la corretta tassazione spettante in base al luogo di residenza, dalla quale dipendono le imposizioni fiscali a cui è chiamato a far fronte in qualità di contribuente. 

Dunque allineamento agli standard internazionali, misure di contrasto all’applicazione di doppie imposizioni, inclusione e revisione dei criteri relativi allo smart working (ovvero del lavoro svolto da casa o, più in generale, fuori ufficio): normative che coinvolgono sempre più categorie di mestieri e di professionisti, intesi tanto come persone fisiche quanto come imprese, aziende ed enti.

Come viene stabilita la residenza fiscale dalla normativa attuale

La materia della residenza fiscale è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): all’articolo 2, infatti, stabilisce che un contribuente viene considerato come fiscalmente residente in Italia quando vi soggiorni per un periodo continuativo o frazionato di almeno 183 giorni nel corso dell’anno solare (o 184 per gli anni bisestili). 

smart working cosa cambia
Nella riforma è prevista anche la revisione dei criteri relativi allo smart working – Abruzzo-cityrumors.it

Tuttavia, un contribuente può essere considerato fiscalmente residente in Italia anche in mancanza di presenza fisica, qualora il legame stabilito con il Paese includa anche solo uno tra tre specifici elementi: ovvero la residenza in Italia come dimora abituale; il domicilio in Italia; e l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in un Comune italiano. 

Questi elementi, o parametri, continueranno con ogni probabilità a rimanere validi ed invariati per la condizione dello smart working, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate attraverso il parere espresso ufficialmente con la circolare numero 25/E dello scorso 18 Agosto, esprimendo in tema di smart working che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 del TUIR e, al riguardo, nessuna valenza rettificativa va ascritta alla modalità con la quale viene prestata l’attività lavorativa”.

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