Indennità di mensa: rientra nel calcolo del TFR? Ecco cosa bisogna sapere per regolarsi col datore di lavoro.
L’indennità di mensa rientra tra le voci che fanno aumentare il TFR? Di recente se n’è occupata la Cassazione. I giudici della Suprema corte hanno spiegato come influisce sul trattamento di fine rapporto il compenso erogato al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Prima di tutto però è bene capire in cosa consiste l’indennità di mensa è come funziona. Quando parliamo di indennità di mensa intendiamo semplicemente la somma di denaro che il datore di lavoro può erogare ai dipendenti quando la ditta non ha una propria mensa aziendale o se questa esiste ma non è accessibile al dipendente (per via della distanza o degli orari lavorativi) o ancora se il dipendente si trova in trasferta per motivi di lavoro senza poter usufruire della mensa aziendale.
In tutti questi casi il datore di lavoro può corrispondere l’indennità di mensa (che però non è obbligatoria), una prestazione disciplinata dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Ma come incide questa indennità – versata in busta paga al dipendente – sul TFR? Ecco cosa ha detto la Cassazione.
Indennità di mensa e TFR: cosa ha sancito la Cassazione
In linea generale l’indennità di mensa non concorre a formare il TFR. Lo ha ribadito lo scorso marzo la Cassazione. Quando però il servizio mensa è stato espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, allora possiede una natura retributiva, hanno spiegato gli ermellini. Di conseguenza va incluso nel conteggio del trattamento di fine rapporto.
La sentenza della Cassazione parte da uno specifico caso che ha visto coinvolti un infermiere professionista e un ospedale. Il contenzioso lavorativo si articolava proprio sull’inclusione dell’indennità di mensa nel calcolo del trattamento di fine rapporto riferito al periodo precedente al 31 dicembre 2001. In quella circostanza la Cassazione ha provveduto a correggere una decisione della Corte d’Appello.
I giudici della Cassazione hanno escluso che le modifiche ai contratti del settore sanitario contemplassero – dopo il 31 dicembre 2001 – l’inclusione nel calcolo del TFR dell’indennità di mensa, malgrado questa – corrisposta in maniera continuativa – non fosse comunque assimilabile a un semplice rimborso spese.
In quell’occasione la Corte ha fornito un’interpretazione autentica: ha chiarito cioè il significato di una norma – e la sua chiarificazione possiede un valore retroattivo. La sentenza però ha fatto anche qualcosa di più: ha aperto alla possibilità dell’autonomia negoziale.
Secondo questo principio le parti sociali hanno la possibilità di accordarsi in altra maniera. Ad esempio prevedendo – nel contratto collettivo o in quello individuale di lavoro – che l’indennità di mensa venga inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.