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Economia e Finanza

Bonus casa 2024: arrivano quelli senza CILA e le famiglie festeggiano

Sarà possibile, nel corso del 2024, effettuare interventi in edilizia libera senza la Cila? Ecco cosa dice il Fisco e come bisogna procedere.

Uno dei passaggi fondamentali legati ad interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, da quelli in edilizia libera a lavori con altro titolo abilitativo, consiste nella predisposizione ed invio, al comune di residenza, della CILA. Si tratta di un documento essenziale per poter dare effettivamente avvio a tali interventi.

Cantiere casa, quando i lavori non richiedono la Cila? -Abruzzo.cityrumors.it

Infatti con Cila si fa riferimento a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, un adempimento obbligatorio in numerosi casi e senza il quale i lavori potrebbero essere bloccati. Quello che in tanti si domandano è se vi siano opere edilizie che non richiedano necessariamente l’invio di questo documento. Ci ha pensato il Fisco a fornire tutti i chiarimenti relativi all’anno 2024.

Opere edilizie, quando non serve la CILA? I chiarimenti del Fisco

La risposta è affermativa, ovvero in alcuni specifici casi non sarà obbligatorio redigdere una Cila ed inviarla al Comune attendendo poi i tempi previsti dalla legge per la sua approvazione e, dunque, per poter iniziare i lavori. La normativa riguardante i lavori edilizi prevede infatti anche altre possibilità legate proprio alla specifica tipologia di intervento. Si tratta nello specifico di tre diverse tipologie di abilitazione amministrativa ovvero di concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori, più semplici e snelle rispetto alla Cila.

Che cos’è l’autocertificazione per le opere edilizie -Abruzzo.cityrumors.it

Qualora non sia previsto alcun titolo abilitativo ai fini di detrazioni e crediti ovvero delle agevolazioni fiscali connesse ad un intervento, bisognerà predisporre una autocertificazione. Vale a dire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicando su di essa la data di avvio dei lavori e indicando che tali opere sono incluse negli interventi agevolabili.

Il Fisco prevede, sulla base del DL numero 222 del 2016, varie casistiche: si parte dagli interventi in edilizia totalmente libera che non richiedono né Cila né titoli abilitativi agli interventi in attività libera con asseverazione tecnica e Cila.

Troviamo poi l’attività edilizia soggetta a permesso di costruire, quella soggetta a super Scia, alternativa al permesso di costruire e quella soggetta a Scia nella quale rientrano tutti gli interventi edilizi non compresi nelle altre categorie.

Tra gli interventi che rientrano nella cosiddetta attività di edilizia libera figurano ad esempio le opere finalizzate a preservare la sicurezza dell’edificio rispetto a possibili atti illeciti da parte di terzi. Gli interventi relativi alla cablatura degli edifici o al contenimento dell’inquinamento acustico. E quelli destinati al risparmio energetico o alla prevenzione di infortuni domestici.