Qual è la strada migliore tra la scelta dell’acconto o dell’anticipo sul Tfr? Non sono uguali e si rischia di smenarci dei soldi
Tutti i lavoratori dipendenti conoscono il TFR, ovvero il Trattamento di Fine Rapporto, una sorta di tesoretto costruito nel corso dell’intera carriera lavorativa e che, nella maggior parte dei casi, viene versato al lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro viene a concludersi. Ma non è l’unica modalità di erogazione di questa somma in quanto esistono anche altre strade possibili che consentono, in determinati casi, di ricevere il TFR in anticipo.
A tal proposito è bene conoscere, per ottimizzare l’erogazione ed evitare di rimetterci dei soldi, le differenze che esistono tra due alternative possibili ovvero l’acconto oppure l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto, sia in merito ai requisiti che ad eventuali vincoli, fino alle somme erogabili.
TFR, acconto e anticipo: cosa cambia? Requisiti e caratteristiche
Come dicevamo, la somma che va a comporre il TFR viene accumulata durante il periodo lavorativo per poi riceverla nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa. I lavoratori possono però sfruttare alcune modalità alternative per usufruire prima del tempo della somma accumulata, ma è bene conoscere nel dettaglio le differenze tra le due opzioni principali ovvero l’acconto e l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto.
Si parla di acconto dal 2015, quando l’Inps introdusse questa opzione con apposita circolare. Esso è il frutto di un accordo tra l’azienda ed il dipendente al termine del rapporto di lavoro: si stabilisce cioè che al posto di pagare in un’unica volta l’intera somma, essa verrà versata in più tranche con, appunto, un anticipo seguito da tranche periodiche, fino al saldo finale.
Si sceglie questa strada, ad esempio, qualora l’azienda si trovi in situazioni di crisi finanziaria puntando dunque su un dilazionamento di importi elevati come possono essere quelli del TFR. Tutto cambia invece nel caso dell’anticipo sul TFR.
La legge 297 del 1982 ed Codice Civile nell’articolo 2120 disciplinano questa opzione che consente al lavoratore di ricevere fino al 70% del Trattamento di fine rapporto maturato. Questo può avvenire, previa richiesta al datore di lavoro, dopo non meno di otto anni di servizio nella medesima azienda. E per ragioni valide ed importanti come eventuali spese sanitarie straordinarie oppure situazioni di grave disagio economico o ancora l’acquisto della prima casa.