La giovane ternana Sara Tommasi, nota alle cronache rosa per le sue partecipazioni televisive come l’Isola dei Famosi, reality condotto da Simona Ventura, è alla ricerca di una rivincita giudiziaria dopo le vicende che l’hanno vista coinvolta negli scorsi mesi.
Definita “pornostar” a causa dei video in circolazione sul web, dichiara guerra a siti di informazione online, giornali cartacei e chiunque usi spregevolmente il termine “pornostar” nei suoi riguardi.
Alfonso Luigi Marra: “Rendo noto di aver incaricato un avvocato del mio studio di ricercare in Internet e sui media ogni affermazione che configuri il reato di diffamazione in danno di Sara Tommasi o altri di nostro interesse al fine della proposizione sistematica della querela, dell’azione di risarcimento danni e della richiesta alle autorità competenti di chiusura del sito internet. Preciso, in relazione alla dr. Tommasi, che configura palesemente il reato di diffamazione anche il definirla “porno star” o in maniere analoghe.
Ciò per l’ovvio motivo che tali qualificazioni richiedono, per essere legittime, la sussistenza di una volontarietà espressa nel compiere l’attività pornografica, laddove la dr Tommasi contesta che questa volontà vi sia o vi sia mai stata, avendo, com’è noto, presentato denunzia per circonvenzione di incapace, sequestro di persona, somministrazione di sostanze stupefacenti e violenza sessuale. Una contestazione di ogni volontarietà che è di per sé sufficiente a rendere illegittime dette qualificazioni. Una illegittimità che sussiste quindi a prescindere dai già adottati provvedimenti giudiziari, che sono comunque a loro volta violati da quelle qualificazioni, ponendosi esse come gratuitamente vanificatorie e diffamatorie anche dell’opera della magistratura”.
La showgirl Sara Tommasi precisa inoltre insieme al suo avvocato Alfonso Luigi Marra che si renderà perseguibile penalmente anche chi scriva commenti negativi e chi permetta la diffusione di tali commenti non censurandoli.
Ma ricordiamo che la Corte di Cassazione si era già espressa a riguardo sulla imputazione per diffamazione da omesso controllo (art.57 cp) “ritiene di dover aderire al recente e consolidato orientamento della suprema Corte (sentenza n.44126 del 28/10/2011) per cui “il direttore di un periodico on line non è responsabile per il reato di omesso controllo sia per l’impossibilità di ricomprendere detta attività on –line nel concetto di stampa periodica, sia per l’impossibilità per il direttore della testata on line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postate direttamente dall’utenza”.