E’ rimbalzata sul web circa una settimana fa la notizia che ha visto protagonista la CISL in una polemica sollevata in merito alla procedura di nomina del Vice Comandante della Polizia locale di Silvi. E dopo questo lasso di tempo, il Comandante del corpo, Maggiore Giustino Michetti, interviene per far luce su alcuni aspetti della vicenda.
Innanzitutto, le osservazioni della CISL, per il Comandante, “riflettono il modo di vedere unilaterale della suddetta organizzazione sindacale”. Poi, “va sottolineato che, un più attento esame degli atti inerenti la procedura di nomina (su alcuni aspetti della quale si è oltretutto espressa in senso favorevole la Giunta Regionale – Ufficio per la Sicurezza e la Polizia Locale, organo di vertice delle Polizie Locali abruzzesi, con nota del 12/07/2018) mostra come la posizione della CISL sia basata su argomentazioni assolutamente non condivisibili”.
Per il comandante Michetti, “la nomina del Vice Comandante costituisce atto di gestione del medesimo e non è assimilabile agli incarichi fiduciari disciplinati dagli artt. 50 e 109 del Testo Unico Enti Locali che, nel comune di Silvi trova la propria fonte nell’art. 7 del Regolamento comunale.
In virtù di questa norma spetta al Comandante proporre il nominativo del Vice Comandante al rappresentante del Comune (all’epoca al Commissario Straordinario) e a quest’ultimo spetta prendere atto della suddetta proposta, in ossequio al principio della separazione tra potere politico e potere gestionale consacrato dalla legislazione Bassanini della fine degli anni ‘90. Pertanto la nomina, non avendo natura fiduciaria, conserva la sua efficacia anche a seguito del mutamento del Capo dell’Amministrazione”.
“Inoltre l’incarico”, continua il Comandante della Polizia Locale, “la nomina fatta dal Commissario, non comporta l’attribuzione delle mansioni superiori previste dal Testo Unico Enti locali ma unicamente delle funzioni di coordinamento e controllo, come previsto anche in una nota dell’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. L’assegnazione temporanea (esplicitamente enunciata negli atti susseguenti la nomina in attesa di reperire in organico la figura di ruolo) del grado di Tenente risulta ampiamente motivata negli atti con argomentazioni giuridiche logiche e, almeno fino alla ratifica della nuova normativa regionale in materia, ineccepibili. Del resto lo stesso Regolamento comunale, che fino alla ratifica della su citata delibera, deve ritenersi tuttora vigente, afferma espressamente che “i gradi hanno funzione meramente simbolica e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale”.
Portandosi alle conclusioni, si chiede: “Perché avverso tali atti la CISL non ha proposto ricorso agli organi competenti? Potrebbe forse, dal momento che la CGIL pensa l’esatto contrario e viste le su richiamate note dell’ARAN e della Giunta Regionale, aver avuto timore di soccombere nel giudizio? Del resto solo il giudice può infatti legittimamente ed univocamente decidere circa la legittimità o meno di un atto amministrativo e della relativa procedura ed il fatto che in tal caso siano decorsi i termini non è argomento sufficiente a sostenere le tesi della CISL.
Le ragioni sopra indicate dimostrano la piena legittimità ed efficacia dell’incarico di Vice Comandante e dell’attuale permanenza del medesimo nelle more dell’attivazione delle procedure concorsuali di reperimento della figura di ruolo”