Il ricorso era finalizzato a chiedere l’annullamento di due delibere: la n. 7/2018) di approvazione del piano finanziario e la n.8/2018 di approvazione delle tariffe 2018. Da un primo sommario esame del contenu-to della sentenza, è emerso che l’organo giurisdizionale non ha annullato le delibere in questione, ma ha solo indicato diversi criteri, da applicare a consuntivo, per la quantificazione dell’effettivo costo del servizio 2018.
Questo significa che, se sulla base dei criteri dettati dal Tar, dovesse emergere che i costi del servizio 2018 saranno più bassi di quelli stimati, non è esclusa la possibilità di una ulteriore riduzione delle successive tariffe, rispetto a quelle già preventivate nella bozza di bilancio per l’anno 2019.
“La sentenza va comunque approfondita nei suoi contenuti dall’ufficio legale dell’ente – dichiara l’assessore all’Ambiente Nicola Petrini – è infatti una decisione che tratta questioni così controverse, complesse e nuove, da aver indotto il tribunale a compensare le spese di giudizio”.