Il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, nelle ultime ore, ha firmato l’ordinanza che dispone una serie di misure urgenti per fronteggiare il fenomeno, dilagante, del commercio abusivo. Elemento normativo che si lega alle attività di controllo e repressione che poi saranno pianificate, come da copione, durante la stagione estiva.
Divieto di vendita e contrattazione. Sull’intero territorio comunale, e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante è vietato per chiunque contrattare e acquistare merci, oltre alle violazioni già previste per i venditori abusivi e le norme in tema di contraffazione.
Divieto anche di sottoporsi sull’arenile a massaggi o acquistare servizi e beni da persone non autorizzate. Sono previste sanzioni, per venditori e acquirenti, che vanno da 25 a 500 euro.
Trasporto delle merci. Per contrastare il fenomeno, l’ordinanza fa espresso divieto alle persone non autorizzare, negli spazi pubblici compresi tra la linea ferroviaria e l’arenile, il trasporto senza giustificato motivo di merci contraffatte e non, anche di modico valore.
Mezzi utilizzati per il trasporto. Una parte dell’ordinanza poi è legata anche ai cosiddetti mezzi e alle tipologie attraverso le quali le merci destinate ad alimentare il commercio abusivo vengono trasportate.
Con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie dalla ferrovia all’arenile, a seguito di opportuni rilievi delle forze dell’ordine che accertino l’assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto – conservazione – scarico merce oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l’organo accertatore potrà operare, anche in assenza di trasgressore, la rimozione forzata del veicolo.
Sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona.
A piedi o con velocipedi o motocicli, medianti sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona.
“Tali comportamenti sono vietati”, si legge nell’ordinanza, “soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell’atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislatura statale, regionale e locale.
Resta fermo che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell’attività sopra descritta”.