“Un atto ritenuto assolutamente necessario ed urgente, vista l’inosservanza delle misure già stabilite dai DPCM da parte di alcuni soggetti – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio, rendendo quindi necessaria l’assunzione di iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, dettagliando il divieto di spostamenti all’interno del territorio”.
Con tale ordinanza il Sindaco di Giulianova dispone quanto segue fino al 3 aprile 2020:
1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto. A garanzia dell’equilibrio psico-fisico delle persone è consentito uscire solo in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora, ovvero nel raggio di 200 metri;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. ai tabaccai:
a) di svolgere all’interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini,
b) sospendere tutte le tipologie di gioco lecito all’interno degli esercizi ( a titolo meramente semplificativo gratti e vinci, lotto, etc), al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all’interno dei locali;
c) di bloccare le slot machines;
d) di disattivare i monitor e i televisori;
5. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie ,fino al 3aprile2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
7. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:
a) a una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora se si utilizza l’auto, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
b) a una distanza non superiore a metri 1000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
c) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;
8. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;
La violazione delle suddette disposizioni sarà punita con sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
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