Giulianova. Con la conversione in legge del decreto numero 91/2014 (ad opera della legge 11 agosto 2014, numero 116 pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, numero 192) è entrata definitivamente in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale. Pertanto è stato modificato il Regolamento comunale di igiene pubblica, approvato il 19 aprile 2013, nella parte relativa al divieto di bruciare rifiuti.
In base all’ordinanza numero 547 del 24 novembre scorso, al punto 1 è stabilito che il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, deve essere gestito mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica. In alternativa all’impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 o all’accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione. Il punto 3 stabilisce che la combustione controllata dei residui indicati al punto 1 deve essere effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti disposizioni:
– le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 maggio non prima delle ore 6 e non oltre le ore 12;
– durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
– la combustione può essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
– la combustione deve avvenire ad almeno 300 metri da edifici di terzi e, nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, con una fascia di rispetto di almeno 100 metri;
– il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
– possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri (pari a 3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti; •
– l’operazione deve svolgersi in assenza di forte vento, preferibilmente nelle giornate umide;
– nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell’abbruciamento;
? le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
In base all’ordinanza è vietata nel centro abitato o ad una distanza inferiore a 300 metri da esso, la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti, ecc.. E’ inoltre vietato riversare, accumulare e/o bruciare foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del territorio comunale.
E’ altresì vietata la combustione dei residui di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole nel periodo di divieto assoluto che va dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.
Le violazioni saranno punite con sanzioni pecuniarie amministrative comprese tra un minimo di 75 euro ad un massimo di 500 euro. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e nel caso di attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Abruzzo che va dal 1 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 euro e non superiore ad 10.329 euro, ai sensi dell’articolo 10 della Legge n° 353/21-11-2000, con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato.