Vicenda Veco: il Tar annulla il piano acustico e l’ordinanza del sindaco Camaioni

veco martinsicuroMartinsicuro. Tutto da rifare. In un colpo solo il Tar dichiara illegittimo il piano acustico approvato dal Comune di Martinsicuro nel 2007 (relativamente alla zona in questione), l’ordinanza del sindaco Paolo Camaioni con la quale, nel settembre del 2013, imponeva alla Veco, la storica fonderia, di adeguare gli impianti, in termini di emissioni, alla luce dei rilevamenti dell’Arta, a quelli che sono (erano a questo punto) i principi del piano di zonizzazione acustica del territorio. Ed anche la diffida della Regione alla stessa società.

 

 

Ebbene, quel provvedimento, in virtù del regolamento illegittimo, secondo il Tar, mai effettivamente adeguato da parte del Comune, non poteva essere applicato, ragione per la quale non ha più valenza.
Ovviamente, si tratta di un fulmine a ciel sereno, che si innesta in un clima anche acceso, con l’azienda costretta a non lavorare di notte, gli operai preoccupati per le sorti occupazionali e i comitati cittadini, invece, a spingere al rispetto dei principi in termini di emissioni rumorose.
L’efficacia dell’ordinanza, in realtà, era stata già congelata nei mesi scorsi, quando il tribunale amministrativo aveva concesso la sospensiva.
In poche parole, l’amministrazione comunale nell’adottare il piano acustico ha violato alcuni principi normativi e giurisprudenziali, che prevedevano alcuni accorgimenti vista la presenza di un insediamento indusriale pree-esistente.
” Il Comune di Martinsicuro”, si legge nel dispositivo, ” ha il violato il principio del preuso del territorio, previsto anch’esso dall’art. 4 della legge n. 447 del 1995, il quale individua appunto, tra i criteri in base ai quali i Comuni, devono predisporre il piano di zonizzazione acustica, quello delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Ciò proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputare all’espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate. Nel caso di specie, peraltro la Veco esercita la propria attività industriale fin dal 1961 nel sito in questione, conformemente alla sua destinazione urbanistica, mentre l’area ad essa adiacente, su cui insite l’unità abitativa da cui sono state effettuate le rilevazioni sonore, ha destinazione urbanistica “espansione turistica di tipo B” solamente a seguito di una variante al PRG del 2001, in quanto precedentemente aveva destinazione agricola”.
Ovviamente, il piano acustico va inquadrato come illegittimo soltanto in relazione alla classificazione delle zone contigue alla Veco, fermo restando che spetta sempre all’amministrazione comunale, in virtù del principio di pianificazione, annullare il piano nella parte in questione e rielaborarlo, tenenendo però in considerazione le vatluazioni fatte dai giudici amministrativi.
Di riflesso, dunque, cadono sia l’ordinanza sindacale, sia i rilevamenti dell’Arta sulle emissioni ed anche la diffida della Regione alla stessa società.

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