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Tortoreto, Tar annulla concorso vigili ed esclude l’agente assunto

Tortoreto. Il Tar riscrive la graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente (poi diventati due) della polizia municipale di Tortoreto.

Chi, quel concorso lo aveva vinto nel giugno del 2010 (Alessia Violini), in servizio stabile all’ente, viene estromessa dalla graduatoria, mentre la ricorrente (Manuela Di Giacomo), sale al secondo posto della stessa procedura concorsuale e ora, legittimamente, aspira ad essere assunta al Comune. Corsi e ricorsi storici, verrebbe da dire. E certo, perché dopo il caso Zippi-Polletta, ora sul Comune di Tortoreto (sempre polizia municipale, per un gioco del destino) si abbatte una nuova tegola e chi aveva guadagnato un posto di lavoro, dovrà lasciarlo, in attesa poi di verificare se ci saranno altri margini per dei ricorsi. Il punto, però, è anche un altro: anche in questo caso, come quello del comandante, un errore grossolano della commissione (in ogni caso validato dalla giunta con l’approvazione successiva) è stato oggetto di un contenzioso, che poi è stato rilevato e “sanato” dal Tar. Il ricorso, solo in parte accolto, ma nella parte che consente di riscrivere la graduatoria, era articolato in diversi aspetti, dalla valutazione data dalla commissione ai titoli, alla valutazione delle prove di esame. Tutti aspetti che i giudici amministrativi hanno rigettato, tutti tranne che uno: ossia il principio dell’anonimato delle prove scritte nei concorsi pubblici. Ebbene, nella prova scritta (che consisteva di riempire un verbale di accertamento di violazione del codice della strada). Sulla prova di esame, come hanno rilevato i giudici aquilani, era stato scritto il nome e cognome della candidata (poi cancellato) e di un altro nome (di un agente regolarmente in servizio al comando vigili di Tortoreto). tutte diciture in parte cancellate, che in ogni caso, come si legge nella sentenza, rendevano il candidato non indeterminato, ma noto. “ In materia di concorsi a pubblici impieghi” si legge nel dispositivo, “ la regola dell’anonimato è inderogabile in tutte le ipotesi in cui si richieda la redazione di un elaborato scritto, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. L’anonimato infatti assicura l’indipendenza di giudizio dell’organo valutativo ed evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni”. Per questo motivo, il Tar ha accoglie in parte il ricorso, annulla la graduatoria impugnata e la successiva determina di assunzione dell’agente Violini, in attesa poi delle valutazioni del Comune nei confronti di chi ora è al secondo posto. Il Tar non ha accolto la richiesta di risarcimento danni della ricorrente, ma ha condannato l’ente a farsi carico delle spese legali per 2.500 euro.