L’uomo, dopo essere andato in pensione, aveva ceduto l’attività alla consorte di 64 anni di Sant’Egidio alla Vibrata. Gli ispettori dell’Inps, successivamente al trasferimento della licenza al coniuge, avevano ‘beccato’ il marito settantenne a scaricare del materiale e questo fatto, costituiva di per sé attività lavorativa; di conseguenza andavano effettuati i dovuti versamenti assicurativi all’Inail. Per l’istituto che ha chiesto il rigetto del ricorso, l’operato era dunque legittimo in quanto era stato accertato l’omesso versamento dei premi assicurativi derivanti dall’esercizio lavorativo accertato dall’ispezione Inps. La cartella emessa a carico dei coniugi (difesi dall’avvocato Bruno Massucci) era di 1.331 euro. Il giudice Santini, secondo il quale non e’ stata fornita prova della continuità e abitualità lavorativa dell’uomo, ha non solo annullato la cartella esattoriale stabilendo che niente e’ dovuto ma ha addirittura condannato l’Inail a pagare 1.169 euro di spese di giudizio.