Canoni demaniali. L’avvocato: “concessionari (Alba e Tortoreto) pagano due volte”

Un pagamento effettuato due volte. Per l’occupazione del tratto di spiaggia destinato all’ombreggio e per l’affitto dei locali degli stessi concessionari. Il fumus del ricorso al Tar da parte dei sette concessionari tra Tortoreto (5) e Alba Adriatica (2) nasce soprattutto da quella che viene etichettata come una vera e propria sperequazione.

 

A dire il vero la fattispecie investe anche altre strutture del litorale (non tutti hanno deciso di percorrere la strada del ricorso amministrativo) e rientra in quella casistica che viene definita in maniera erronea di stabilimenti acquisiti al demanio pubblico. Recenti sentenze del Consiglio di Stato, a livello nazionale, hanno cassato questo tipo di interpretazione e dunque anche il ricorso avanzato dai concessionari tra Tortoreto e Alba Adriatica, mira a ristabilire identica parità di trattamento. Come anticipato ieri, i giudici aquilani non hanno concesso la sospensiva alla richiesta di pagamento da parte dei due comuni (Tortoreto e Alba per conto dello Stato), ma la partita è tutta da giocare. Anzi.

 

Il tema dell’acquisizione al demanio pubblico. Il concetto di fondo attorno al quale nasce l’applicazione di tali canoni esorbitanti per alcune strutture, e dunque del ricorso al Tar, parte dell’articolo 49 del codice della navigazione. Per i ricorrenti, infatti, non si è concretizzata la condizione richiesta dell’articolo 49 del codice della navigazione. Ovvero, la cessazione effettiva della concessione alla quale deve far seguito, per legge, la restituzione del bene (stabilimento balneare) allo Stato, che nel frattempo diventa di proprietà statale, da parte dell’oramai ex concessionario.

 

 

” Questo elemento è inconfutabile e documentalmente comprovato”, sottolinea l’avvocato Fabrizio Antenucci, che patrocina i titolari di stabilimenti balneari. Le concessioni in questione non sono mai cessate e sono sempre state rinnovate di volta in volta prima della scadenza del titolo. E dunque non si può assolutamente parlare di cessazione.

La grave stortura che affligge oggi i concessionari ricorrenti consiste nell’aver conservato la proprietà del manufatto da essi stessi costruito ovvero acquistato da precedente proprietario ed essere costretti a dover corrispondere un canone non dovuto in quanto maggiorato dagli indici di quantificazione del canone che si applicano alle sole pertinenze demaniali.

Ricordo che pertinenza demaniale è il manufatto di proprietà dello stato.

Quindi i concessionari pagano due volte. Per l’occupazione del suolo spiaggia e per “l’affitto” dei loro stessi locali.

In Italia esiste una giurisprudenza del Consiglio di Stato copiosa ed assolutamente univoca sul punto”, conclude il legale. “Il problema sono le amministrazioni alle quali conviene vessare gli imprenditori fintanto che sentenza non intervenga”.

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