Resta ancora in ballo, e dunque da esaminare nel merito, la questione dei canoni demaniali per sette stabilimenti balneari tra Tortoreto (5) e Alba Adriatica (2).
E questo dopo che il Tarde L’Aquila, nell’ultima udienza del 2016, ha rigettato la richiesta di annullamento, previa sospensiva dei provvedimenti con i quali gli uffici demanio dei due centri costieri chiedevano ai concessionari il pagamento del canone demaniale per il 2016. Cifre sostanziose, che vanno da un minimo di 17mila ad un massimo di 70mila euro, richieste ai concessionari titolari di strutture pertinenziali.
Ossia di stabilimenti che da anni sono stati acquisiti dal demanio e per i quali in ordine al pagamento del canone annuale si registra una sorta di sperequazione (è quello che è stato inserito nel ricorso) rispetto ad altre strutture, in alcuni casi anche con estensioni inferiori, che al contrario versano quote minori perché non risultano essere catalogate come pertinenze. Il primo passaggio davanti al tribunale amministrativo ha rappresentato l’avvio di un contenzioso tra i titolari di attività e il demanio, che poi riscuote le quote i canoni attraverso i Comuni (un parte poi finisce nelle mani della Regione e una residuale nelle casse comunali). La storia non è nuova, ma con il passare degli anni si è acuita anche perché sono cresciuti gli indici sui quali calcolare la somma definitiva.
Per alcuni concessionari, acquisiti al demanio, si tratta di veri e propri salassi. Da qui l’impugnativa dei provvedimenti davanti al Tar, che però non ha ritenuto ci fossero elementi utili per concedere la sospensiva. Tutto il contenzioso, fermo restando la necessità anche di valutare il campo di giurisdizione (questo si legge nel dispositivo) sarà discussa nel merito anche per valutare se l’entità dei canoni richieste si congruo e commisurato alle attività anche in relazione per gli stabilimenti che invece non sono classificati come pertinenze.
“ La domanda cautelare non appare sorretta dal periculum in mora” scrivono i giudici del Tar, “ avendo ad oggetto una mera pretesa economica e non deducendo parte ricorrente alcun specifico elemento da cui possa desumersi che dall’eventuale pagamento possa derivarle un pregiudizio grave e irreparabile, anche in considerazione dell’importo richiesto e della solvibilità, ai fini dell’eventuale restituzione, dell’amministrazione resistente” .
Va detto, ma questo era anche nelle corde, i due Comuni (che sono semplici esattori dello Stato e che istruiscono le pratiche) non si sono costituiti in giudizio, almeno in questa prima fase.