Mosciano, educatrici asilo nido vincono ricorso

Mosciano. Ricorso vinto per le due dipendenti dell’asilo nido di Mosciano che verranno inquadrate come educatrici, mentre la Cooperativa è stata condannata a versare loro anche 6mila euro.

Lo scorso 19 ottobre, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo, Daniela Matalucci, ha depositato la sentenza a definizione della causa di lavoro promossa dalle lavoratrici Lorerna Coticchi e Catia Galassi, le quali, assistite dall’Avvocato Francesco Antonini, hanno fatto ricorso affinché la società Cooperativa Koinema società cooperativa sociale, successivamente fusa per incorporazione nella Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus S, anch’essa costituitasi in giudizio, affinché fosse riconosciuto loro l’inquadramento nella figura professionale dell’educatore per l’infanzia, perché in servizio nell’asilo nido del Comune di Mosciano e come previsto dal Capitatolo sottoscritto lo scorso 29 novembre 2011.
Le dipendenti, provenienti dalla gestione in economia da parte del Comune dell’asilo nido di Mosciano Sant’Angelo, avevano da sempre svolto le funzioni di educatrici, e la Cooperatvia Koinema, una volta divenuta concessionaria del servizio di gestione, disattendo le obbligazioni previste nel capitolato di appalto e nel contratto di servizio, avevano attribuito le funzioni e l’inquadramento come operatrici ausiliarie.

Con la sentenza pronunciata il Giudice del Lavoro, in accoglimento totale del ricorso proposto dal legale, anche a seguito della ricostruzione del quadro normativo regionale vigente di riferimento, ha statuito che le dipendenti “avendo certamente svolto negli anni precedenti l’entrata in vigore del DGR n.935/2011, compiti riconducibili al profilo di educatore, ma ancora prima in forza della DGR n.565/2001 e della L. R. 76/200, dovevano essere riassunte dalla società convenuta con il profilo di educatore, e non di quello deteriore di operatore ausiliario, essendosi obbligata la concessionaria a riassorbire il personale esistente ed ad inquadrarlo nel rispetto della normativa regionale vigente”.

Il Giudice ha, altresì, riconosciuto che “per quanto riguarda lo svolgimento da parte delle ricorrenti di mansioni riconducili al profilo di educatore, quantomeno per il periodo antecedente all’affidamento alla convenuta dell’asilo nido di Mosciano Sant’Angelo, la circostanza risulta corroborata sia dalle certificazioni di servizio dell’ente locale, ma soprattutto dalla prova testimoniale, dalla quale è emerso che in epoca antecedente al contratto di servizio con la KOIMENA le lavoratrici addette alla gestione dell’asilo si occupavano indistintamente di tutto ed in particolare svolgevano le funzioni di educatore”. “La prova testimoniale, suffragata dalle risultanze documentali (da ultimo il sollecito dell’ente locale del 10.08.2015) conferma che le ricorrenti, per almeno i due anni antecedenti all’ingresso della KOINEMA nella gestione dell’asilo nido, hanno prestato attività riconducibile a quella di educatrice per la prima infanzia, così integrando i presupposti di cui al contratto di servizio ed al capitolato speciale d’appalto, in combinato disposto con la normativa regionale vigente, per essere riassorbite dalla concessionaria con il profilo di educatrici”.

Per queste motivazioni il Giudice ha ordinato alla società Koinema, incorporata per atto di fusione nella Cooperativa Social Coos Marche-Onlus, in qualità di concessionario del servizio di Asilo Nido del Comune di Mosciano, di attribuire alle dipendenti Coticchia e Galassi, l’inquadramento nella figura professionale dell’educatore per l’infanzia, nonché di corrispondere alle ricorrenti l’importo complessivo di 6mila euro a titolo di risarcimento danno da diverso inquadramento, oltre accessori come per legge.

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