Martinsicuro, ripetitore telefonia su tetto albergo: Tar dà ragione alla Vodafone

ripetitore-cellulariMartinsicuro. Concede in locazione, ad una società di telefonia, il lastrico solare per l’installazione di un ripetitore, ma poi di fronte all’assenza di una concessione edilizia rilasciata dall’ente, chiede di annullare tutta la procedura. Accade a Villa Rosa di Martinsicuro, dove la proprietà di una struttura alberghiera, che aveva concesso in affitto una piccola area del tetto alla società Vodafone per l’installazione, per la durata di nove anni, di un antenna per la telefonia mobile, aveva successivamente deciso di chiedere l’annullamento del contratto. Il ricorso presentato al Tar, però, ha dato ragione alla società telefonica e di riflesso ha disatteso le argomentazioni della proprietà della struttura ricettiva, che lamentava preoccupazioni sul fatto che l’amministrazione comunale non aveva mai rilasciato una concessione edilizia e comunque un titolo abilitativo per installare l’antenna. Nel caso di specie, però, i giudici del Tar hanno rigettato il ricorso della ricorrente, perché vale il principio del cosiddetto silenzio-assenso. Di fronte alla richiesta avanzata in Comune dalla Vodafone, nel 2004, al quale l’ente non ha fornito risposte, se non successivamente alla formalizzazione del principio del cosiddetto silentium, i giudici amministrativi ritengono  che “con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche secondo i dettami sanciti a livello comunitario, siano da ritenere che tali norme in esame vadano valutate come principi fondamentali”. Da qui, dunque, la piena legittimità da parte della società telefonica di poter installare un ripetitore in forza della formalizzazione del cosiddetto principio del silenzio-assenso.

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