Una delle due società che avevano risposto all’invito dell’ente a presentare un’idea progettuale (Consorzio Progetto&Finanza), aveva impugnato una delibera della giunta comunale, del marzo 2008, con la quale l’esecutivo aveva stabilito di non avvalersi di tale strumento tecnico-finanziario per completare e gestire la struttura, chiedendo anche il risarcimento del danno. Ebbene, i giudici del Tar, di riflesso, hanno ritenuto legittima la procedura seguita dall’amministrazione comunale nel non dar seguito al project financing. Il ricorso, in parte inammissibile e in parte irricevibile, è stato rigettato dai giudici del Tar, anche in relazione al fatto che la società ricorrente era stata già esclusa dalla commissione tecnica che aveva valutato i progetti presentati dalla due società partecipanti. Il ricorso, dunque, è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse del ricorrente e irricevibile, in quanto l’impugnativa sul lavoro della commissione è stata avanzata tardivamente. Il Comune, ovviamente, l’ha spuntata, anche se le spese sono state compensate tra le parti.