Teramo, “omonimia di targhe”. Automobilista vessato per multe non sue

E’ un’odissea che sta togliendo forze e pazienza quella che sta vivendo un automobilista teramano, D.P., vittima di uno strano caso di omonimia di targhe e che ha deciso di rivolgersi all’associazione dei consumatori Robin Hood.

La sua vicenda, infatti, comincia nel 2010 quando riceve per la prima volta delle sanzioni dalla Polizia Municipale di Pistoia e dalle Autostrade d’Italia per un’auto che, sì, ha la stessa targa ma risulta essere di un altro modello, Honda Twister, rispetto alla sua che è una Ford Esa Fiesta 1.6.
Si scoprirà, infatti, che il veicolo multato ha una targa estera, coincidente però con quella del malcapitato teramano che, dopo aver ottenuto il provvedimento di annullamento emesso dal delegato del dirigente pistoiese, sperava di chiudere questa parentesi, pagando anche le piccole somme della società autostrade per chiudere in maniera definitiva questa storia.

Ma proprio nei giorni scorsi si è visto recapitare una cartella di Equitalia con la comunicazione di un nuovo mancato pagamento di un verbale della Polizia Municipale di Pistoia e, nonostante l’invio immediato di un fax con le precisazioni rituali e la documentazione pregressa alla stessa persona, stavolta si è trovato di fronte ad una condotta diversa, costringendolo ad effettuare un ricorso in autotulela.

“Un caso che deve far scuola”, ha commentato Pasquale Di Ferdinando, presidente di Robin Hood, che ha già presentato la richiesta di accesso agli atti per verificare che non ci siano altre posizioni aperte e per ottenere anche la restituzione da parte di autostrade delle somme versate e non dovute.

“Lascia basiti la possibilità di vedere circolare veicoli con targhe coincidenti con la possibile conseguenza che cittadini innocenti devono affrontare spese e perdere tempo per difendersi. Occorrono tutele che consentano, una volta accertata una determinata circostanza, che la stessa venga applicata anche in casi successivi. Nel caso specifico, trattandosi di eccessi di velocità comprovati da foto, era dovere del verbalizzante accertarsi della corrispondenza dei modelli tra quello riportato nella foto e quello registrato al Pra.”

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