Alba Adriatica. La procedura di affido in concessione del servizio di raccolta dei rifiuti, seppur abbia esaurito i suoi effetti, era legittima, mentre chi aveva aperto un contenzioso (la Team) viene condannata ad indennizzare il Comune e la ditta che si era aggiudicata l’appalto.
Si è chiuso davanti ai giudici del Consiglio di Stato, con la condanna della Teramo Ambiente (che dovrà indennizzare con 6mila euro complessivi, il Comune di Alba Adriatica e la società Tekneko), il lungo contenzioso relativo alle procedure di affido in concessione, nel 2003, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La gara d’appalto, che ha esaurito i suoi effetti contrattuali nel 2008 (ora ad Alba Adriatica, il ciclo integrato dei rifiuti è curato dalla Poliservice), però secondo i legali della Team presentava delle illegittimità, ragione per cui tutte le procedure, per due volte, sono state impugnate davanti ai giudizi amministrativi: prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. Ebbene, in ambedue le circostanze, la giustizia amministrativa ha rigettato i ricorsi, stabilendo in appello un aspetto interessante. Va detto, infatti, che all’origine del contenzioso c’era la carenza della documentazione relativa sia alla normativa sui disabili che su quella dei piani di emersione (normativa sul lavoro nero), omissione questa che interessava quasi tutte le ditte che avevano preso parte al bando (la Team, invece, parte della documentazione l’aveva presentata). La commissione esaminatrice, anziché annullare il bando e la relativa gara di appalto, all’epoca chiese alle ditte in graduatoria di integrare la documentazione mancante. Da qui la richiesta della società teramana di annullare il bando, ma visto che nel frattempo il servizio era stato dato in concessione, di essere indennizzata dal punto di vista economico. La quinta sezione del Consiglio di Stato, però, ha rigettato il ricorso, condannando la Team a farsi carico di tutte le spese legali (6mila euro). “ L’operato della commissione” si legge nel dispositivo, “ non presenta profili di illegittimità, in quanto l’azione amministrativa si deve uniformare anche ai criteri di ragionevolezza, economicità e speditezza e non solo all’osservanza formale delle legge, purché essa non produca disparità di trattamento o leda in qualche misura le posizione giuridiche soggettive dei singoli. L’osservanza formale della normativa, nel caso di specie, avrebbe comportato la necessità del rifacimento della gara, senza nessun vantaggio per l’amministrazione e ci concorrenti”.