La società aveva deciso di impugnare l’ordinanza, attraverso la quale il Comune richiedeva la rimozione immediata del ripetitore, sostenendo che il lasso di tempo trascorso fosse sufficiente a rappresentare una situazione di silenzio/assenso. Non è stato dello stesso avviso l’ente che si è contrapposto evidenziando tutte le problematiche emerse: un impianto collocato nel centro storico in violazione del regolamento vigente, impatto visivo all’interno di un contesto di beni storici e monumentali, mancanza di pareri esterni come quello della ASL sono le motivazioni principali poste a difesa del provvedimento.
“Il tribunale amministrativo regionale – riferisce una nota del municipiop – ha ritenuto fondati i rilievi evidenziati dal Comune, ritenendo il regolamento dell’ente legittimo ed in linea con la normativa vigente, in particolare per quanto attiene il rispetto dei centri storici, degli inquinamenti visivi ed elettromagnetici”.
“ Siamo molto soddisfatti di questa sentenza”, afferma il sindaco Marinelli, “perché si pone come riferimento per altre situazioni similari che troppo spesso hanno interessato i nostri centri storici. Offriremo alla società telefonica interessata, come ad ogni altro interlocutore che vuole investire sul nostro territorio, idonee alternative funzionali ed in linea con le regole vigenti per continuare a svolgere con efficienza ed economicità il proprio lavoro.”.