Il giudice sottolinea che “si nota chiaramente che l’imputato, una volta avvicinatosi a Bevilacqua, alzava la canna del fucile all’altezza del volto della vittima e sparava. Quindi è evidente che Fantauzzi, per avere la certezza di attingere la vittima in parti letali, si avvicinava di molto a Bevilacqua, arrivando quasi a faccia a faccia con il predetto (come attestato anche dal consulente del pm) – prosegue il Gup – per poi sparare puntando la canna del fucile verso una parte del corpo dove sono presenti organi vitali di rilievo: ciò porta ad escludere la fondatezza di quanto asserito dall’imputato in merito alla presunta volontà di cagionare solo lesioni alle gambe”.
Colantonio mette in luce che “Fantauzzi, dopo avere subito una ingiuria da Bevilacqua, era tornato a casa e aveva preso un’arma clandestina, che anni prima aveva trafugato al legittimo proprietario, per poi tornare al bar con il chiaro intento di uccidere la parte offesa, riuscendo nell’intento proprio in quanto sparava un colpo di arma da fuoco al viso della vittima da un distanza dalla quale era impossibile mancare il bersaglio”.
Quindi il gup si sofferma sulla personalità di Fantauzzi, evidenziando che “la stessa dinamica dell’azione omicida dimostra come l’imputato sia soggetto di indole violenta, assolutamente privo di autocontrolllo, capace di aggredire, in maniera lucida, una giovane vita al solo scopo di soddisfare le proprie pulsioni criminali ed affermare il proprio potere”. Colantonio infine rimarca che “seppure sia comprovato che Bevilacqua, poco prima, aveva offeso Fantauzzi indicandolo quale ‘infame’, nella condotta dell’omicida non può trovare rilievo l’attenuante della provocazione”.