Pescara, ATER chiede più di 9mila euro ad un’anziana per aver ereditato un orto dal valore di 37euro

case-popolariPescara. L’A.T.E.R. di Pescara ha chiamato in giudizio una vedova di 84 anni che vive sola con una pensione di 560.00 (cinquecentosessanta) euro al mese e che ha sempre pagato regolarmente sia l’affitto che gli oneri accessori, per un fantomatico quanto improbabile debito di ben 9.182,11 euro più le spese.

 

Lo ha denunciato Il SUNIA di Pescara precisando che “la Signora, secondo l’ATER, è colpevole di aver ereditato dai propri genitori (suo malgrado) una porzione di orticello del valore catastale di 37,00euro e del valore reale zero a Tornareccio suo paese natale. Questa esiziale e sventurata eredità, della cui esistenza la malcapitata è venuta a conoscenza proprio dall’ATER, ha cambiato radicalmente il suo stato sociale, per cui per l’ATER non avrebbe dovuto pagare l’affitto sulla base del reddito effettivo (canone sociale) bensì, essendo una ricca ereditiera, ad un canone fortemente maggiorato. Così l’ATER ha ricalcolato la differenza tra il canone maggiorato per effetto dell’eredità ed il canone pagato per tutti gli anni in cui la Signora è stata assegnataria dell’abitazione. Risultato: 9.182,11 euro (novemilacentoottantadue/11). Reddito della Sgnora 560,00 euro (cinquecentosessanta) La vicenda non riguarda solo la Signora ma ben 437 assegnatari”.

Il S.U.N.I.A. di Pescara, appena venuto a conoscenza di “questa assurdità, si è immediatamente mobilitato affinchè questo scempio sociale non venisse perpetrato, intraprendendo iniziative verso le forze politico-istituzionale e verso l’opinione pubblica attraverso comunicati stampa e richieste di audizione. Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Regione una norma interpretativa dell’art. 25 comma 1 e 2 della legge 96/96”.

In data 30 luglio 2013 il Consiglio Regionale alla unanimità ha approvato la seguente norma:
 1)    Le disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, punti 1 e 2, della L.R. 96/1996 sono interpretate nel senso che si applicano a tutti i soggetti in possesso delle condizioni reddituali ivi definite, anche se proprietari o usufruttuari, a qualsiasi titolo, di beni immobili che non producano redditi da locazione o da altra attività economica e che abbiano una rendita catastale o un reddito dominicale inferiori ad €. 100,00
 2)    I soggetti gestori degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica sono tenuti ad attenersi alla presente interpretazione per le determinazioni dei canoni a far data dalla pubblicazione della legge ed a sanare gli eventuali contenziosi in essere, inerenti i periodi pregressi, mediante l’immediata applicaqzione dei criteri fissati dal comma 1
Difficilmente una legge è così chiara e sintetica. Abbiamo pensato tutti che finalmente la norma potesse consentire di chiudere una brutta pagina di incertezze e di contenziosi che aveva tolto la serenità a tante vecchiette terrorizzate da poter perdere la casa e che fossero ripristinati elementari criteri di equità e di certezza del diritto.

“Ma così non è stato per l’ATER che, nell’atto di citazione alla povera vecchietta (e ancor più povera ereditiera), chiede l’ingiunzione di pagamento dell’importo di 9.182,11 euro più le spese e contemporaneamente lo sfratto esecutivo”. Aggiunge il SUNIA che assicurerà alla Signora l’assistenza legale e chiede al Presidente della Regione D’Alfonso e all’assessore competente Di Matteo un incontro per un chiarimento sul ruolo dell’attuale Giunta Regionale

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