Pescara, il Wwf sul corso pedonale: serve la Vas

arearisultavuotaPescara. Piaccia o non piaccia, il progetto di pedonalizzazione di corso Vittorio Emanuele deve comunque sottostare alle norme. E secondo il Wwf sarebbe necessaria la valutazione ambientale strategica.

Chi la vuole, chi non la vuole, chi la difende e chi la osteggia. La pedonalizzazione di corso Vittorio Emanuele, stradone che più centrale non si può, è il tema di maggior divisione dell’attuale scenario politico e civile di questi giorni. Ma un trasversale quanto imprescindibile capitolo è, obbligatoriamente, quello del rispetto delle normative vigenti.

Un po’ come accaduto per la filovia sulla Strada Parco, quando presentò ricorso per la necessaria ma mancante valutazione di impatto ambientale, ora il Wwf interviene sottolineando il bisogno normativo della valutazione ambientale strategica per chiudere al traffico corso Vittorio e aprire contestualmente  un asse stradale alternativo nell’area di risulta

L’associazione ambientalista si appella all’articolo  6 del decreto legislativo 152/2006: “Infatti l’intervento”, si legge in una nota, “non appare una modifica minore al Piano Generale del Traffico del Comune di Pescara, approvato nel 2005. Tale importante strumento di pianificazione non fu assoggettato allora a Vas poiché la normativa non lo prevedeva ma oggi qualsiasi variazione sostanziale ad un piano che ha conseguenze ambientali (sulla qualità dell’aria, sul traffico ecc,) deve espletare questa procedura”.

Resta positiva, per il Wwf, l’idea di chiudere al traffico privato una delle vie centrali della città, come strategie per limitare l’inquinamento atmosferico basata sulla sottrazione ai veicoli privati di spazi fisici in termini di metri quadri disponibili: “In questo caso però”, recita il commento nella nota degli ambientalisti, “il beneficio sarebbe in parte vanificato con l’apertura dell’asse stradale sull’area di risulta, che, peraltro, da anni attende una sistemazione definitiva con grandi superfici a parco, secondo l’attuale Piano Regolatore”. Altrettanto fondamentale viene ritenuta la partecipazione collettiva: “La Valutazione Ambientale Strategica”, conclude il Wwf, “prevede momenti di partecipazione e discussione da parte di tutti i cittadini al fine di pervenire a scelte quanto più condivise mantenendo però chiaro l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e costringendo le categorie che eventualmente si oppongono a qualsiasi cambiamento a confrontarsi nel merito degli argomenti per proporre soluzioni che possono migliorare l’idea originaria posta in discussione”.

 

COSA DICE IL DECRETO SULLA VAS  

Art. 6. Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12.

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