Questo il principio fondamentale che ha pronunciato la Suprema Corte di Cassazione in materia di autovelox e che il Giudice di Pace di Avezzano ha prontamente posto a fondamento della propria decisione, accogliendo il ricorso di un automobilista, vittima dell’autovelox, non a norma, situato lungo la SS 690 (Avezzano – Sora), nota come Superstrada del Liri, nel territorio di Avezzano.
Ancora una volta la Giustizia ha fatto luce sulla questione “autovelox” con la sentenza emanata dal Giudice onorario di Avezzano, depositata il 27 novembre 2020, pel mezzo della quale è stata ribadita una norma che sembra sfuggire agli Enti Pubblici e agli organi di Polizia Stradale: i velox non solo devono essere omologati e non semplicemente approvati, ma devono anche essere tarati periodicamente prima di poter essere installati sulle strade in cui si ritiene indispensabile la loro presenza per “mietere vittime”; insomma gli apparecchi di rilevazione della velocità hanno bisogno di “manutenzione”.
“A tale riguardo”, commenta l’avvocato Carlotta Ludovici, ” bisognerebbe domandarsi, anche alla luce delle tante sentenze emesse dal Giudice di Pace di Pescara, con le quali sono stati accolti i ricorsi di centinaia di automobilisti in relazione al “caso sociale” dell’autovelox di Bussi Sul Tirino, risultato non omologato, non tarato nei termini di legge e non visibile, quanti autovelox installati in tutta Italia sono legittimi e a prova di legge e quanti automobilisti onesti hanno pagato multe che non avrebbero dovuto nemmeno prendere, ma che fanno arricchire le casse dei Comuni che utilizzano tali strumenti senza rispettare la normativa in materia.
“Appare opportuno precisare che le norme contenute nel Codice della Strada sono di facile interpretazione e sono soprattutto univoche, quindi sarebbe il caso che i competenti enti si impegnassero a rendere gli autovelox conformi alla legge e ad evitare di far leva sull’onestà della maggior parte degli automobilisti, che per timore di essere sanzionati ulteriormente e confidando nelle istituzioni pubbliche, pagano senza indugio le multe loro elevate illegittimamente”.