Fino ad oggi, infatti, gli anni svolte nelle scuolecosiddette “paritarie” non attribuivano alcun punteggio ai fini delle domande di trasferimento da una sede all’altra.
Il Giudice del lavoro, Annamaria Tracanna, ha accolto il ricorso presentato da una docente di scuola dell’infanzia, difesa dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, che rivendicava la valutazione di ben 15 anni svolti nella scuola paritaria, per un totale di 90 punti, in virtù dei quali avrebbe scavalcato in graduatoria diverse docenti destinate in scuole di Avezzano, dove la stessa aspirava ad essere trasferita. Il Giudice aquilano, dopo aver ricordato che la legge nulla prevede sul riconoscimento del servizio svolto nella scuola paritaria, afferma che “la L. 62 del 2000 ha affermato che il sistema nazionale di istruzione ‘…è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un ‘servizio pubblicò.
A fronte dell’affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari. In particolare la Circolare Ministeriale 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: ‘dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione’ e, altresì, ‘dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore’, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.
Il Tribunale ha quindi ordinato all´Amministrazione scolastica di “rettificare la graduatoria di mobilità in favore della ricorrente, tenendo conto del maggior punteggio riconosciuto e di disporre l’assegnazione definitiva della sede scolastica in base al punteggio rettificato”.
Piena soddisfazione esprimono gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia per questa pronuncia del Tribunale, la prima in Abruzzo, in quanto con tale pronuncia si dà un ulteriore contributo al consolidamento del filone giurisprudenziale che riconosce ad ogni effetto di legge un principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra insegnamenti e insegnanti del settore privato e di quello statale, nella direzione di una maggiore giustizia sostanziale e formale nonché di una armonizzazione del sistema normativo.